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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39508/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il ricorrente aveva subito, tramite il concessionario della riscossione, una serie di pignoramenti presso terzi fondati sulle medesime cartelle esattoriali. Deduceva che un primo pignoramento presso una banca era stato satisfattivo e che, nonostante ciò, erano stati successivamente notificati ulteriori pignoramenti presso altri terzi per le stesse partite, comprese alcune già saldate. Sosteneva dunque di avere proposto opposizione all'esecuzione per far valere l'intervenuto pagamento. Nei motivi di ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la corte territoriale non avrebbe considerato il difetto di contestazione dell'avvenuto incasso delle somme; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., perché, provato documentalmente il pagamento in esito ai precedenti pignoramenti, l'onere di dimostrare una diversa imputazione delle somme sarebbe spettato al preteso creditore. Nel testo si precisa però che la Corte di cassazione ha individuato, in via decisiva, un diverso vizio processuale: il terzo pignorato non era stato parte del giudizio, nemmeno nei gradi di merito, nonostante la controversia coinvolgesse anche l'accertamento dell'estinzione del suo debito verso il creditore procedente.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è stata disposta non per accoglimento dei due motivi come formulati, ma per un rilievo d'ufficio sulla necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione esecutiva quando la decisione incida sull'accertamento della sua obbligazione e sulla sua liberazione dal vincolo. In tali ipotesi la Corte ha ritenuto sussistente un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, con conseguente nullità del giudizio svoltosi senza la presenza di quest'ultimo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come regola sulla non contestazione, ma il ricorrente lamentava che la corte d'appello non avesse valorizzato il mancato disconoscimento dell'incasso.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per sostenere che, una volta dimostrato il pagamento, gravasse sul creditore l'onere di provare una diversa imputazione delle somme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    indicato come base per la cassazione con rinvio al primo giudice a causa del vizio processuale riscontrato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quando la decisione investe anche l'accertamento dell'estinzione del debito del terzo pignorato e la sua liberazione dal vincolo esecutivo, il terzo pignorato deve partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al debitore esecutato.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato integra un vizio processuale rilevante che impone la cassazione con rinvio, anche se i motivi di ricorso sono stati articolati su profili diversi di violazione di legge.
  • In materia di riparto dell'onere probatorio, una volta allegato e documentalmente dimostrato il pagamento, la parte che intende sostenere una differente imputazione delle somme deve fornire la prova del fatto impeditivo o modificativo dedotto.
  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. può assumere rilievo nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma non può superare i vizi del contraddittorio che incidono sulla regolare costituzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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