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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40742/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, 274 e 275 c.p.p. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando che il Tribunale si sarebbe basato su affermazioni apodittiche e su un giudizio astratto di pericolosità sociale trascurando l'assenza di ruolo attivo del ricorrente e l'impossibilità di ulteriori pressioni sull'ente locale; 2) errata qualificazione dei fatti come tentata estorsione (art. 629) anziché violenza privata, poiché mancherebbe ingiusto profitto e danno patrimoniale e alcune condotte sarebbero mera connivenza priva di apporto causale; 3) insufficienza degli elementi per ritenere l'extorsione, fondata su sospetti investigativi e priva di contestazione di espressioni minacciose e di concreta offensività (atto amministrativo già deliberato ed eseguito, ipotesi di reato impossibile); 4) violazione degli artt. 125, comma 3 c.p.p., 111 Cost., sesto comma, e art. 6 CEDU per mancato confronto con i rilievi difensivi, valorizzazione indebita della mera presenza silenziosa e inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e confutativo, non incidente sul nucleo giustificativo delle esigenze cautelari, richiamando la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. e gli elementi prognostici (rapporti con pregiudicati di caratura mafiosa, integrazione del reddito tramite metodi intimidatori, progetto di aprire un'agenzia di servizi funerari). Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla qualificazione del fatto come estorsione, rilevando che l'intimidazione era finalizzata a ottenere un ingiusto profitto a danno delle casse comunali (risparmio o mancato recupero di spese), e ha richiamato la giurisprudenza che estende la fattispecie di estorsione anche a condotte rivolte a costringere a fare/omettere atti arrecanti un vantaggio economico. Quanto alla responsabilità concorsuale di Pecora, la Corte ha confermato che la presenza e gli elementi intercettivi denotavano un apporto consapevole e apprezzabile all'azione intimidatoria; la Cassazione ha escluso la possibilità di una nuova rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità quando non viziata la motivazione. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    norma richiamata nella contestazione provvisoria (concorso di persone nel reato) e considerata nella ricostruzione indiziaria della partecipazione concorsuale

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato la posizione di Pecora alla luce del concorso e del contributo cosciente alla condotta

  • art. 629, secondo comma, cod. pen.

    norma sull'estorsione: la Corte ha confermato che la condotta contestata rientra nell'estorsione quando mira a conseguire un ingiusto profitto a danno dell'ente pubblico

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    richiamata nella contestazione relativa alla vicinanza a soggetti di natura mafiosa, valorizzata come dato prognostico nel giudizio cautelare

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato rispetto ai limiti della motivazione e alla necessità di confronto con le argomentazioni difensive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata

  • art. 274 cod. proc. pen.

    richiamato in tema di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione del tribunale del riesame

  • art. 275 cod. proc. pen.

    richiama la presunzione concernente il pericolo di reiterazione e l'impossibilità di sostituire la misura; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi idonei a superare le censure

  • art. 610 cod. pen.

    norma sulla violenza privata evocata nella discussione sulla qualificazione del fatto; la Corte ha escluso la derubricazione a violenza privata in presenza di finalità di profitto

  • art. 336 cod. proc. pen.

    menzionata come alternativa delittuosa (coercizione su pubblici ufficiali) che potrebbe ugualmente costituire titolo cautelare, secondo la Corte

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato nella censura inerente al diritto di difesa e al confronto motivazionale; la Corte ha ritenuto l'istruttoria e il contraddittorio rispettati

  • art. 111 Cost.

    evocato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistente la violazione invocata dal ricorrente

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione ai presunti vizi del giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie non siano state compromesse

  • art. 611 cod. proc. pen.

    norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che autorizza la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o colpa nell'impugnazione; applicata dalla Corte per multare il ricorrente

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per la sintesi dei motivi nel controricorso e nell'atto di impugnazione; usato per indicare la forma di esposizione degli argomenti

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari non è ammessa una mera rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono dimostrare vizi della motivazione o errori di diritto, non solo proporre una diversa lettura degli indizi
  • La misura cautelare può essere confermata se sussistono gravi indizi e elementi prognostici di pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio, compresi rapporti con soggetti pregiudicati e condotte finalizzate a integrare reddito con metodi intimidatori
  • La fattispecie di estorsione è configurabile anche quando la coercizione sia diretta a costringere a fare o omettere atti a vantaggio economico del delinquente e a danno dell'ente pubblico; non sempre la condotta si derubrica in violenza privata
  • La mera presenza fisica non esclude responsabilità concorsuale se gli elementi contestuali (intercettazioni, percezione delle vittime, contiguità soggettiva) dimostrano un contributo consapevole e apprezzabile all'azione criminale
  • Le doglianze generiche sulla mancanza di motivazione sono inammissibili se il giudice di merito ha comunque fornito un articolato compendio indiziario e ragioni logiche e giuridiche che giustificano la misura cautelare
  • Se si contesta la qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs violenza privata), è necessario dimostrare specificamente l'assenza degli elementi normativi richiesti (es. finalità di profitto), non limitandosi ad affermazioni generiche

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