Cassazione Civile, Ordinanza n. 33281/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il proprietario di un immobile confinante con una piazza pubblica ha promosso un'azione di nunciazione ex art. 1171 c.c. per contestare opere di riqualificazione edilizia eseguite dal Comune, deducendo: la realizzazione di un muro rettilineo in violazione delle distanze legali rispetto al muro di cinta della sua proprietà; la violazione delle distanze relative alle vedute; e, soprattutto, la lesione della veduta esercitabile dal terrazzino della propria abitazione a causa della costruzione di un muro curvilineo sulla piazza. Nel merito, la Corte territoriale aveva ritenuto che le finestre prospicienti la piazza, munite di inferriate, non integrassero vedute ma semplici luci, e che dal terrazzino non fosse esercitabile una veduta per mancanza di inspectio e prospectio in condizioni di normalità e sicurezza, data la ridotta altezza del parapetto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita erronea valutazione delle prove, sostenendo che le inferriate erano solo una misura di sicurezza e che le finestre erano state progettate come vedute; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., consistente nella circostanza che il parapetto del terrazzino, realizzato all'epoca dell'immobile, era alto 70 cm ed era quindi legittimo; 3) conseguente violazione degli artt. 900, 905 e 907 c.c. e falsa applicazione dell'art. 8 del D.M. n. 236/1989, assumendo che il parapetto, pur basso, consentisse l'affaccio; 4) ulteriore violazione delle medesime norme civilistiche e del D.M. n. 236/1989 per non avere la Corte considerato l'epoca di realizzazione della terrazza e i requisiti normativi del parapetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva violato l'art. 116 c.p.c., avendo correttamente qualificato le aperture munite di inferriate come luci e non come vedute, in base alle loro caratteristiche oggettive e all'impossibilità di inspectio e prospectio. Ha ritenuto infondati anche i motivi secondo, terzo e quarto, perché la dedotta circostanza dell'altezza del parapetto o della sua conformità alle norme dell'epoca non era decisiva rispetto alla ratio decidendi, fondata sull'accertata impossibilità di esercitare dal terrazzino una veduta in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza; si trattava, inoltre, di valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'azione di nunciazione introdotta dal proprietario per denunciare le opere in corso ritenute pregiudizievoli
richiamato come norma processuale del procedimento cautelare
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui è imposto; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio
il vizio può essere dedotto solo per violazione di legge in senso proprio, non per censurare l'apprezzamento di merito delle prove
consente il sindacato di legittimità solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né per l'omesso esame di singoli elementi istruttori
richiamato in relazione alla disciplina delle vedute e delle distanze tra costruzioni e aperture
richiamato in relazione alla distanza legale per l'apertura di vedute sul fondo del vicino
richiamato quale parametro della distanza delle costruzioni rispetto alle vedute
art. 8 D.M. n. 236/1989
invocato dal ricorrente per sostenere che il parapetto dovesse avere caratteristiche e altezza minime; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto all'accertamento fattuale sull'impossibilità di un affaccio sicuro
richiamato per evidenziare che il motivo di ricorso deve essere formulato in modo chiaro e comprensibile
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quanto agli oneri di specificazione del ricorrente nel dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica del fatto storico omesso e dei dati processuali da cui risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede la specifica indicazione e produzione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda
Massime di principio
- In tema di aperture sul fondo vicino, la qualificazione come veduta o come luce va compiuta sulla base delle caratteristiche oggettive dell'apertura: la veduta richiede, oltre all'inspectio, anche la prospectio, cioè la possibilità di affacciarsi e guardare in modo utile e non meramente teorico sul fondo altrui.
- Un'apertura munita di inferriata che impedisca la prospectio non integra una veduta, ma al più una luce; l'intenzione del costruttore o la funzione soggettivamente perseguita non rilevano ai fini della qualificazione giuridica dell'apertura.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso la regola di valutazione imposta dalla legge; non è invece denunciabile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non basta dedurre che il giudice non abbia valorizzato un elemento istruttorio o una circostanza secondaria.
- Perché una veduta sia giuridicamente esercitabile, l'affaccio deve poter avvenire in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza; l'idoneità materiale del parapetto o dell'apertura è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
- La deduzione di una violazione di norme sulle distanze rispetto alle vedute non può fondarsi su un fatto non decisivo o su una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie, quando la ratio decidendi della sentenza impugnata sia l'inesistenza stessa di una veduta tecnicamente configurabile.
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