Cassazione Penale, Ordinanza n. 04908/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e IVA, quale legale rappresentante di una società, per l'anno d'imposta 2014. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sulla prova della responsabilità, sostenendo che la ricostruzione del reddito e dell'imponibile operata dalla polizia tributaria sarebbe stata errata e sostanzialmente induttiva, e che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con specifiche deduzioni difensive. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle fonti probatorie, preclusa in sede di legittimità. Quanto al reato tributario, ha ritenuto congrua la ricostruzione della base imponibile tramite le fatture attive risultanti dalla banca dati tributaria e ha richiamato la possibilità di utilizzare, nel processo penale, gli accertamenti anche induttivi degli uffici finanziari, purché sottoposti ad autonoma valutazione del giudice. Ha inoltre condiviso il diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità, i precedenti penali dell'imputato e il mancato pagamento dell'imposta evasa. Infine ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche e la pena irrogata, giudicando la motivazione della Corte di appello logica e non censurabile in cassazione. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato l'omessa presentazione, da parte del legale rappresentante, delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IVA per l'anno d'imposta indicato, quando finalizzata a evadere le imposte.
Esprime il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, consentendo al giudice di avvalersi anche di risultanze di accertamenti finanziari, pur se induttivi.
Le risultanze degli accertamenti fiscali devono essere sottoposte ad autonoma valutazione del giudice secondo i criteri generali di valutazione della prova.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando lo scostamento dalla soglia di punibilità sia significativo, il debito tributario non sia stato saldato e gli ulteriori indici normativi siano ostativi.
art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
"ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto dal comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019"
Ai fini della particolare tenuità del fatto nei reati tributari, il giudice deve valorizzare prioritariamente lo scostamento dalla soglia, il pagamento integrale o rateizzato e la residua esposizione debitoria, con rilievo ostativo dello scostamento significativo e del mancato pagamento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali di commisurazione.
Massime di principio
- Nel processo penale tributario il giudice può utilizzare gli accertamenti degli uffici finanziari, anche se fondati su una ricostruzione induttiva, purché effettui una valutazione autonoma degli elementi acquisiti secondo i criteri ordinari di giudizio.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura delle prove rispetto a quella del giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo che evidenzino specifici travisamenti o una motivazione mancante o manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto nei reati tributari può essere esclusa quando lo scostamento dalla soglia di punibilità sia significativo e il debito non risulti neppure parzialmente estinto; in tale valutazione assumono rilievo anche i nuovi indici introdotti dall'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono espressione di discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e non arbitraria.
- La mera esistenza di argomenti difensivi alternativi non basta a fondare il vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo coerente delle ragioni della decisione.
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