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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34563/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 15/04/2021 che aveva annullato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia che, a sua volta, aveva accolto il reclamo di Martinelli avverso il richiamo disciplinare personale. Il ricorrente deduce violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, della L. n. 354/1975 e delle garanzie costituzionali della difesa, sostenendo che la contestazione disciplinare non era stata effettuata secondo l'art. 81 del Regolamento di esecuzione (mancata presenza del Comandante della Polizia penitenziaria alla notifica) e che tale vizio formale non è sanabile dal mero fatto che l'interessato abbia poi avuto conoscenza dell'addebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la violazione formale della procedura notificatoria sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, atteso che il detenuto era stato informato della contestazione, ha partecipato alla convocazione del Consiglio di Disciplina e ha svolto difese sul merito senza sollevare tempestivamente l'eccezione sulle modalità di notificazione. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali e il principio secondo cui l'eventuale violazione del diritto di difesa deve essere eccepita tempestivamente, a pena di decadenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. n. 354 del 1975, art. 35-bis e art. 69, comma 6

    Il ricorrente invocava tali norme come presidio delle garanzie difensive nel procedimento disciplinare. La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'effettiva possibilità di difesa esercitata dall'interessato, non si sia realizzata una violazione di quelle garanzie tale da richiedere annullamento.

  • Regolamento di esecuzione, art. 81 (contestazione della violazione)

    L'art. 81 richiede forme particolari per la contestazione disciplinare (includendo la presenza del Comandante della Polizia penitenziaria). Tuttavia la Corte ha ammesso che il difetto formale può essere sanato se l'atto ha raggiunto il suo scopo pratico di comunicare l'addebito e non ha prodotto pregiudizio effettivo al diritto di difesa, soprattutto se l'interessato non eccepisce tempestivamente.

  • Codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3

    Applicazione analogica delle regole sulle nullità processuali: l'eventuale violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare deve essere eccepita tempestivamente (ad esempio all'apertura dell'udienza), a pena di decadenza.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Dell'Aquila; Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso)

    La Corte ha richiamato questi precedenti per ribadire il principio che l'inosservanza di formalità procedurali nel procedimento disciplinare può essere rilevata solo se tempestivamente eccepita; diversamente si considera inutile la deduzione astratta di violazione non accompagnata da effettivo pregiudizio.

Massime di principio

  • Una irregolarità formale nella contestazione disciplinare (es. assenza del Comandante alla notifica) può essere considerata sanata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di mettere il destinatario a conoscenza dell'addebito e questi ha potuto esercitare pienamente la difesa.
  • Se il detenuto partecipa al procedimento disciplinare e difende sul merito senza sollevare immediatamente l'eccezione sulle modalità di notifica, perde la possibilità di far valere successivamente quel vizio (decadenza per mancata eccezione tempestiva).
  • Per far dichiarare l'illegittimità di un provvedimento disciplinare per vizio procedurale è necessario dimostrare l'effettivo pregiudizio subito nel diritto di difesa; la mera irregolarità formale, priva di incidenza concreta, non basta.
  • In procedimenti disciplinari carcerari è utile eccepire subito, preferibilmente all'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di Disciplina, ogni vizio procedurale rilevato, pena la perdita della possibilità di impugnarlo in sede successiva.
  • La strategia difensiva dovrebbe distinguere tra vizi formali sanabili per raggiungimento dello scopo e vizi sostanziali che incidono sul diritto di difesa: per questi ultimi è necessario provare la lesione effettiva delle garanzie difensive.

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