Cassazione Penale, Ordinanza n. 26601/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato per furto di energia elettrica, il Tribunale di Catania, in udienza di comparizione predibattimentale ex artt. 554-bis e 554-ter c.p.p., ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere ritenendo insussistente l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; di conseguenza ha affermato che, mancando la querela, l’azione penale non poteva essere iniziata. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l’aggravante, con effetto sulla procedibilità d’ufficio del reato.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito della doglianza sull’aggravante e sulla procedibilità. Ha invece ritenuto che la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza predibattimentale non sia impugnabile con ricorso immediato per cassazione; l’impugnazione va qualificata come appello, in applicazione dell’art. 568, comma 5, c.p.p. e del sistema speciale e chiuso previsto per tale decisione. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania per il giudizio di appello.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell’udienza di comparizione predibattimentale
richiamato per la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza predibattimentale
indicato come fonte del regime impugnatorio speciale e chiuso della sentenza predibattimentale
norma invocata dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell’aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio, con incidenza sulla procedibilità
consente la qualificazione officiosa dell’impugnazione secondo il regime impugnatorio previsto dalla legge
richiamato per escludere che il ricorso immediato per cassazione sia esperibile contro questa sentenza
utilizzato in via comparativa, per assimilare il regime della sentenza predibattimentale a quello della sentenza di non luogo a procedere all’udienza preliminare
Massime di principio
- La sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale è soggetta a un regime impugnatorio speciale e non può essere impugnata con ricorso immediato per cassazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Quando l’impugnazione è proposta con mezzo non consentito, il giudice deve qualificarla d’ufficio in base alla sua reale natura processuale e al regime legale dell’atto, senza necessità di verificare la volontà soggettiva dell’impugnante.
- Il ricorso per saltum ex art. 569 c.p.p. non è utilizzabile contro una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, perché tale decisione non definisce il merito del primo grado e prevede esiti incompatibili con il giudizio di cassazione.
- Il sistema impugnatorio della sentenza predibattimentale è chiuso e speciale: il controllo sulla decisione avviene nei modi e nei casi stabiliti dalla disciplina dedicata, con eventuale prosecuzione davanti al giudice di appello e non mediante immediato scrutinio di legittimità.
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