Cassazione Civile, Ordinanza n. 25558/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna aveva emesso nei confronti di un contribuente un avviso di pagamento di 164 euro, per il contributo opere irrigue relativo all’anno 2019, indicandosi come mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale. Il contribuente aveva impugnato l’avviso e ottenuto l’annullamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con sentenza n. 7925/2023 depositata il 2 ottobre 2023, aveva dichiarato inammissibile l’appello del Consorzio, ritenendo che, in seguito all’accorpamento, il Consorzio di Bonifica 6 Enna non esistesse più e fosse privo di legittimazione. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con il primo ha denunciato la violazione del contraddittorio per avere il giudice rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione senza sottoporre la questione alle parti. Con il secondo ha sostenuto che il ricorso del contribuente contro l’avviso fosse inammissibile, perché l’atto non rientrava nell’elenco dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e poteva essere contestato soltanto per ragioni sostanziali, non per difetti formali di motivazione e sottoscrizione. Con il terzo ha dedotto la violazione delle regole sulla tempestività e sull’onere di provare la proposizione tempestiva del ricorso. Il Consorzio ha rinunciato al secondo e al terzo motivo con memoria del 28 luglio 2026. Con il quarto ha contestato che l’accorpamento avesse estinto il Consorzio e ne avesse eliminato la legittimazione a emettere l’atto e a impugnare la sentenza. Con il quinto ha censurato la decisione in relazione alla disciplina del mandato senza rappresentanza e agli atti regionali e consortili che avevano previsto il periodo transitorio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la questione della persistente esistenza e legittimazione del Consorzio era di diritto e non comportava l’obbligo di provocare il contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c. Il secondo e il terzo motivo non sono stati esaminati perché rinunciati; il quinto è rimasto assorbito. È stato accolto il quarto motivo. La Corte ha ritenuto che la legge regionale siciliana n. 5/2014, pur prevedendo l’accorpamento dei consorzi, non ne stabilisse l’estinzione immediata; in assenza di un’espressa previsione estintiva, le entità accorpate permangono fino al completamento del processo di riunificazione. Durante tale periodo proseguono le attività e i rapporti, anche processuali, dei consorzi preesistenti, e il Consorzio di Bonifica 6 Enna conservava quindi il potere di emettere l’avviso e la legittimazione a proporre appello. La Corte ha aggiunto che l’indicazione dell’ente come mandatario senza rappresentanza non incideva sulla titolarità del potere di emettere l’atto. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’eccezione è infondata, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio e non involgente profili fattuali, che, pertanto, si sottrae all’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., il quale non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese.
L’obbligo di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio non si estende alle questioni di solo diritto; riguarda le questioni fattuali o miste che richiedano nuove prove o allegazioni di fatto.
art. 13, legge regionale siciliana 28 gennaio 2014, n. 5
Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi, in linea coi citati precedenti del 2026, che, in mancanza di espressa previsione di estinzione degli enti destinati all’accorpamento da parte della legge regionale della Sicilia, la procedura possa considerarsi chiusa solo una volta completato il processo di accorpamento e che la prosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati “comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore della norma (v. Cass. 22104/2025) e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione di accorpamento”.
La previsione legislativa di accorpamento, senza un’espressa disposizione di estinzione, non determina l’immediata cessazione degli enti preesistenti: questi continuano a svolgere le proprie attività e a mantenere i rapporti, anche processuali, sino al completamento della procedura di accorpamento.
art. 19, comma 13, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
Si è, inoltre, evidenziato che la previsione dell’art. 19, comma 13, del citato regolamento, nel prevedere che gli “affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovare applicazione fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario e del Direttore Generale”, ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello di nuova costituzione e che la previsione, da parte della delibera commissariale n. 8/2017, del predetto periodo transitorio, è stata funzionale alla menzionata modalità di successione tra gli enti.
La permanenza degli affidamenti dei consorzi accorpati durante il periodo transitorio assicura la continuità delle attività consortili e dei rapporti con il nuovo ente fino a una diversa determinazione degli organi competenti.
Massime di principio
- La questione rilevata d’ufficio che sia esclusivamente giuridica non richiede la previa sollecitazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c.; l’obbligo riguarda invece questioni di fatto o miste che richiedano nuove prove o allegazioni fattuali.
- Quando una legge dispone l’accorpamento di enti senza prevederne espressamente l’estinzione immediata, gli enti preesistenti permangono fino al completamento del processo di accorpamento e conservano, nel periodo transitorio, la legittimazione a proseguire le attività e i rapporti, anche processuali.
- La continuità degli affidamenti e delle attività dei consorzi accorpati durante il periodo transitorio consente loro di mantenere i rapporti con i terzi sino alla conclusione della riorganizzazione, senza che ciò implichi una delega di funzioni o poteri.
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