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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17541/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura fallimentare)

La controversia

Un creditore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo oltre il termine ordinario, chiedendo l’ammissione di un credito di euro 52.496,57. Il giudice delegato aveva escluso il credito per ultratardività. In sede di opposizione allo stato passivo il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che il creditore avesse tardivamente introdotto, solo con l’opposizione, una nuova ragione di non imputabilità del ritardo, ossia il mancato invio dell’avviso del curatore ex art. 92 l.fall., mentre nella fase di verifica si era limitato a richiamare il sequestro penale degli assegni posti a fondamento del credito. La cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 99 l.fall., sostenendo che in opposizione potessero essere dedotte nuove eccezioni e che il mancato avviso ex art. 92 l.fall. poteva essere allegato per la prima volta; 2) violazione dell’art. 92 l.fall., perché il tribunale non avrebbe valutato il mancato invio dell’avviso quale causa di non imputabilità del ritardo; 3) violazione dell’art. 101, ultimo comma, l.fall., assumendo che il ritardo non fosse imputabile perché, al momento utile, i documenti probatori del credito erano sottoposti a sequestro penale e perché la proposizione della domanda avrebbe interferito con il procedimento penale in corso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il mancato ricevimento dell’avviso del curatore ex art. 92 l.fall. non integra una mera eccezione, ma un fatto costitutivo della condizione di ammissibilità della domanda ultratardiva, che deve essere allegato e provato già nel ricorso di insinuazione. Poiché il procedimento di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e non consente né domande nuove né emendatio libelli, non è possibile introdurre in tale sede una diversa ragione giustificativa della tardività. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo perché fondato su questioni di fatto non risultanti trattate nel giudizio di merito, e quindi non deducibili per la prima volta in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    regola l’opposizione allo stato passivo, che nel caso è stata rigettata dal tribunale e poi scrutinata in cassazione

  • art. 99 l.fall.

    non consentono, anche al fine di non vanificare l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento, né l'introduzione di domande nuove, né la c.d. emendatio libelli

    il giudizio di opposizione allo stato passivo è impugnatorio e il suo oggetto resta sovrapponibile a quello della verifica; non possono essere introdotte nuove ragioni costitutive della domanda o nuovi temi di indagine

  • art. 92 l.fall.

    l’avviso del curatore rileva come fatto giuridicamente significativo ai fini dell’ammissibilità dell’insinuazione ultratardiva, in quanto incide sulla non imputabilità del ritardo

  • art. 101, comma 1, l.fall.

    il creditore deve insinuarsi entro il termine ordinario; le circostanze che giustificano l’ultratardività devono essere allegate e provate dall’istante

  • art. 101, ultimo comma, l.fall.

    la domanda ultratardiva è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore

  • art. 93, comma 3, n. 3, l.fall.

    la domanda di insinuazione deve indicare sin dall’origine i fatti posti a fondamento del credito e della sua ammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro di censura per violazione di legge

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per l’intervento della cessionaria del credito nel giudizio di opposizione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non è consentito ampliare il thema decidendum con fatti costitutivi o giustificativi non dedotti sin dall’istanza di insinuazione, perché l’opposizione ha natura impugnatoria e non devolutiva in senso pieno.
  • La mancata ricezione dell’avviso del curatore può rilevare come causa di non imputabilità del ritardo solo se allegata e provata tempestivamente dal creditore nella domanda ultratardiva; non può essere introdotta per la prima volta in opposizione come nuova base della pretesa.
  • Le condizioni di ammissibilità della domanda di insinuazione ultratardiva devono risultare già dal ricorso introduttivo, poiché attengono alla verifica del diritto a partecipare al concorso e non a una semplice difesa contro la tardività rilevata d’ufficio.
  • In cassazione non sono proponibili questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, anche se teoricamente rilevabili d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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