Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23200/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela fallimentare aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società e dai creditori sociali, imputando all'amministratore e ai componenti del collegio sindacale una serie di omissioni e di condotte illegittime nella gestione della società poi fallita. In particolare, nei gradi di merito erano stati contestati: la mancata rilevazione della perdita del capitale sociale; l'inesatta iscrizione in bilancio di premi commerciali da ricevere e la sopravvalutazione delle rimanenze; l'omesso controllo sul mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali; l'illecita restituzione di un finanziamento soci in un contesto di pesante debitoria; la mancata reazione alla cessione di un ramo/attività aziendale; e, più in generale, la mancata attivazione dei poteri di vigilanza e denuncia da parte dei sindaci, che avrebbero consentito all'amministratore di proseguire le operazioni distrattive. In Cassazione il fallimento ha dedotto, con sei motivi, vizi motivazionali e violazioni di legge: omesso esame di fatti decisivi, motivazione apparente o contraddittoria, violazione degli artt. 2392, 2403, 2407, 2409, 1223, 2043, 2056, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che i sindaci, anche a fronte di un controllo solo formale, erano consapevoli della situazione di dissesto e avevano avallato o non impedito condotte dannose, sicché il nesso causale tra le loro omissioni e il danno avrebbe dovuto essere affermato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e ha rigettato il sesto. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse viziata da motivazione intrinsecamente contraddittoria e apparente nella parte relativa al mancato pagamento dei debiti erariali, oltre che da omesso esame di fatti storici decisivi, tra cui il rapporto continuativo e incompatibile del presidente del collegio sindacale con la società e alcune circostanze documentali relative alla conoscenza del dissesto e delle irregolarità gestorie. La Corte ha inoltre censurato la mancata applicazione del corretto criterio controfattuale per valutare il nesso causale tra omissioni dei sindaci e danno, ribadendo che il sindaco deve attivare tutti i poteri di vigilanza, informazione, sollecitazione e denuncia, non potendosi limitare a un controllo meramente formale. È stato invece escluso che le doglianze sulla prova presuntiva della fittizietà dei premi commerciali e della sopravvalutazione delle rimanenze fossero scrutinabili in cassazione, perché miravano a un nuovo apprezzamento del merito. È stata infine respinta l'impugnazione incidentale condizionata dei sindaci. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la valutazione delle questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata disposta in primo grado è stata riformata in appello solo per tale profilo; la questione non è centrale nella decisione di legittimità.

  • art. 2399 c.c.

    L'incompatibilità del sindaco può derivare anche da un rapporto professionale continuativo e oneroso con la società, idoneo a compromettere l'indipendenza e l'obiettività del controllo.

  • art. 2403 c.c.

    I doveri dei sindaci si estendono all'intera attività sociale e non si esauriscono in un controllo formale sulla documentazione, imponendo richieste di informazioni, ispezioni e verifiche effettive.

  • art. 2403-bis c.c.

    È uno degli strumenti che il sindaco deve utilizzare per acquisire informazioni e contrastare irregolarità gestorie.

  • art. 2406 c.c.

    Il sindaco può e deve convocare l'assemblea quando necessario per reagire a irregolarità gestorie.

  • art. 2407 c.c.

    La responsabilità dei sindaci si fonda sulla violazione dei doveri di vigilanza e sulla mancata adozione di comportamenti diligenti, corretti e di buona fede.

  • art. 2409 c.c.

    È richiamato come uno dei rimedi che il sindaco deve valutare per reagire alle irregolarità, anche se l'applicabilità ratione temporis alle s.r.l. è stata oggetto del ricorso incidentale.

  • art. 2446 c.c.

    Tra i rimedi che i sindaci devono attivare o sollecitare in caso di perdite del capitale sociale.

  • art. 2447 c.c.

    Tra i rimedi che i sindaci devono attivare o sollecitare in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

  • art. 2487 c.c.

    È richiamato come ulteriore strumento di reazione del collegio sindacale, in particolare per la nomina dei liquidatori.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello aveva comunque fornito risposta alla questione del danno da mancato recupero del finanziamento soci.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta apparente e intrinsecamente contraddittoria in parte qua, dunque non conforme al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    La contraddittorietà della motivazione è stata ritenuta tale da non integrare il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di danno risarcibile e nesso di causalità tra omissione dei sindaci e pregiudizio patito.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dei sindaci è ricondotta alla concorso nell'illecito civile per omissione dei doveri di controllo.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per i criteri di liquidazione del danno da responsabilità aquiliana.

  • art. 216 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso incidentale/profilo connesso alla responsabilità per bancarotta preferenziale, ma non decisivo nel dispositivo.

  • art. 240 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso incidentale/profilo connesso, senza esito favorevole.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici, ma le censure che miravano a rivalutare la prova presuntiva sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservato al merito ed è sindacabile solo entro i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo processuale delle censure per violazione e falsa applicazione di legge, accolte in parte.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato ritenuto fondato nei limiti della motivazione apparente/contraddittoria e dell'eventuale nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di fatti storici decisivi, discussi tra le parti, è stato ritenuto sussistente per alcune circostanze decisive non considerate dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • La responsabilità dei sindaci non richiede che essi abbiano materialmente impedito l'illecito dell'amministratore; è sufficiente, in presenza di poteri di intervento utili, che abbiano omesso di esercitare in modo effettivo l'intera gamma dei doveri di vigilanza, informazione, sollecitazione e denuncia che l'ordinamento attribuisce loro.
  • Il nesso causale tra omissione del sindaco e danno va accertato con giudizio controfattuale: occorre verificare se, secondo un criterio di probabilità logica, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato o limitato l'illecito e i danni conseguenti.
  • Il controllo sindacale non può ridursi a un adempimento formale sulla documentazione predisposta dagli amministratori: il collegio deve vigilare sulla correttezza dell'amministrazione e sull'intera attività sociale, anche nell'interesse dei creditori.
  • La mera circostanza che alcuni fatti dannosi si siano perfezionati quando il sindaco era già cessato dalla carica non esclude automaticamente la responsabilità, se una vigilanza diligente precedente avrebbe potuto scoprire le irregolarità e prevenire danni ulteriori.
  • L'incompatibilità del sindaco può derivare anche da un rapporto professionale continuativo, oneroso e stabile con la società, quando tale rapporto comprometta l'indipendenza richiesta dalla funzione di controllo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; il sindacato della Cassazione resta confinato ai vizi motivazionali nei limiti di legge.
  • La motivazione è apparente quando la decisione contiene affermazioni tra loro radicalmente incompatibili su fatti decisivi, al punto da non consentire di comprendere la ratio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSindaci e revisoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.