Cassazione Civile, Ordinanza n. 01594/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. La società correntista aveva chiesto in giudizio l'accertamento della nullità e/o inefficacia delle clausole del contratto relative a interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e altri oneri non pattuiti, nonché la rideterminazione del saldo. In primo grado le domande erano state respinte perché il contratto non era stato prodotto; in appello il rigetto era stato confermato perché mancavano anche gli estratti conto integrali, ritenuti necessari per individuare analiticamente le poste asseritamente indebite. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 117 e 119 t.u.b., 210 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva illegittimamente negato l'ordine di esibizione del contratto e degli estratti conto, malgrado la banca non avesse adempiuto alla richiesta documentale ex art. 119 t.u.b. e avesse solo invitato la cliente a rivolgersi in filiale; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 119 t.u.b. e 166-167 c.p.c., lamentando che la corte d'appello avesse travisato la documentazione contabile, ignorato le difese svolte e la disponibilità del consulente tecnico d'ufficio a espletare l'incarico, e sostenendo che la rideterminazione del saldo sarebbe possibile anche con estratti incompleti, mediante altri dati contabili come i conti scalari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'imputabilità alla stessa correntista della mancata produzione del contratto e degli estratti conto: la corte territoriale aveva infatti accertato che, dopo la richiesta ex art. 119 t.u.b., la banca aveva invitato la cliente a prendere contatto con la filiale e che la correntista non si era attivata ulteriormente, sicché la mancata produzione documentale non giustificava l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, nella parte in cui contestava la valutazione del materiale probatorio, la doglianza tendeva a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito non consentito in sede di legittimità; nella parte relativa all'onere della prova, ha ribadito che il cliente che agisce per la ripetizione di indebito deve provare l'esistenza delle clausole nulle e delle annotazioni a debito eseguite in base ad esse, mentre l'idoneità di altri strumenti rispetto agli estratti conto resta affidata alla discrezionale valutazione del giudice di merito. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro delle doglianze sulla disciplina del rapporto bancario, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure
la richiesta di copia del contratto e degli estratti conto può essere rivolta alla banca; nel caso concreto la condotta dell'istituto, che invitava la cliente a contattare la filiale, è stata ritenuta coerente con gli obblighi normativi e la mancata attivazione ulteriore della correntista ha escluso la necessità dell'ordine di esibizione
l'ordine di esibizione non è dovuto se la parte che lo invoca non si è previamente attivata in modo utile per acquisire la documentazione e la mancata produzione è a essa imputabile
il cliente che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate deve provare l'esistenza delle clausole nulle e delle annotazioni a debito compiute in loro esecuzione; la scelta degli strumenti probatori idonei resta rimessa al giudice di merito
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla gestione delle difese e delle contestazioni, senza che la Corte ne ravvisi violazione
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di indebito derivante da clausole bancarie asseritamente nulle, incombe sull'attore l'onere di provare sia l'esistenza delle clausole contestate sia le specifiche annotazioni a debito eseguite in loro applicazione.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire all'inerzia della parte che non abbia coltivato in modo effettivo la richiesta di documentazione rivolta alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
- La valutazione sulla completezza e sull'idoneità probatoria di estratti conto, conti scalari o altra documentazione contabile appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
- Una censura che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile in sede di legittimità.
- Se il motivo di ricorso non attacca la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, esso è inammissibile per difetto di pertinenza.
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