Cassazione Penale, Sentenza n. 16512/2025 del 02/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha confermati condannati per tentato furto in abitazione con aggravanti, contestando: (a) l'insufficienza e l'inaffidabilità del quadro indiziario e del riconoscimento operato dalle persone offese; (b) il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche; (c) la sussistenza e l'applicazione della recidiva (reiterata e specifica per Terlizzi, reiterata infraquinquennale per Cirsone) senza adeguata motivazione e senza valutazione concreta della maggiore pericolosità individuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le doglianze relative all'insufficienza del quadro indiziario (le prove e i riconoscimenti sono stati ritenuti valutati unitariamente e senza vizi) e quelle relative alle attenuanti generiche (il giudice di merito ha motivato il diniego con assenza di elementi positivi rilevanti). Tuttavia la Corte ha accolto i ricorsi limitatamente alla mancata e insufficiente motivazione sul punto della recidiva: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari affinché valuti e motivi in concreto la sussistenza dei presupposti per l'aggravamento per recidiva. I ricorsi sono stati rigettati per il resto.
Norme richiamate
Principi di valutazione della prova: la Corte ricorda che le censure sulla valutazione del quadro indiziario in cassazione sono inammissibili se mirano a ottenere una diversa valutazione dei fatti non fondata su vizi logico‑giuridici della motivazione.
Criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti e degli elementi personalizzanti: la ricorrenza della recidiva va valutata concretamente con riferimento ai parametri indicati da questa norma, per verificare se le precedenti condanne siano indice di pericolosità persistente.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 (PG Calibè ed altro)
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010
Principio secondo cui per rilevare la recidiva come indice di accentuata pericolosità sociale il giudice deve esaminare il rapporto concreto tra fatti attuali e precedenti, non limitandosi a riscontri formali.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Ribadisce l'obbligo del giudice di merito di valutare in concreto la pertinenza e il peso delle precedenti condanne ai fini della recidiva.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 (Lule)
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sull'attenuante generica: il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma deve motivare la scelta sui fattori ritenuti decisivi; tale discrezionalità è sindacabile in cassazione solo se mancano vizi di logica o diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è possibile chiedere una diversa rivalutazione dei fatti e delle prove a meno che non emerga un vizio logico‑giuridico della motivazione: le censure sulla valutazione del riconoscimento o degli indizi devono mostrare illogicità o contraddittorietà per essere accolte.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito e può essere confermato in cassazione se la motivazione appare congrua e non affetta da vizi di logica; non è necessario che il giudice esamini ogni elemento favorevole o sfavorevole.
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione concreta e individualizzata: il giudice deve verificare il rapporto tra i precedenti e il fatto nuovo (natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, occasionalità della recidiva, grado di offensività) e non limitarsi al mero riscontro formale di precedenti penali.
- Se la motivazione sulla recidiva è carente la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quella contestazione e rinviare per un nuovo giudizio di merito, senza toccare le altre valutazioni sostanziali adeguatamente motivate.
- Per impugnazioni analoghe è strategico: articolare specifiche censure sulla motivazione della recidiva indicando i parametri di cui all'art.133 c.p., documentare elementi di personalizzazione favorevoli (es. improvvisa ricaduta, basso disvalore, comportamento processuale) e sollevare la questione della discrezionalità motivata sulle attenuanti generiche.
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