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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47502/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dall'art. 29 cod. pen., dovuta perché la pena base inflitta era pari ad almeno tre anni di reclusione; il Procuratore generale ha chiesto che la Cassazione rimuovesse tale omissione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale. Hanno affermato il principio secondo cui il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione quando in sentenza di merito sia stata omessa l'applicazione di una pena accessoria. Quando la pena accessoria consegue di diritto alla condanna e la sua specie e durata sono predeterminate dalla legge, la Corte di cassazione può pronunciare l'annullamento senza rinvio (art. 620, lett. I) e disporre l'applicazione della pena accessoria. Rimane impregiudicata, dopo il passaggio in giudicato, la possibilità per il pubblico ministero di attivare il procedimento di esecuzione ai sensi degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen. (nel rispetto della competenza dell'art. 676 cod. proc. pen.); non si applica l'art. 130 cod. proc. pen. per correggere l'omissione in sede esecutiva. Nel caso concreto la Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa disposizione della pena accessoria e ha applicato la stessa.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    Prevede la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici quando la pena principale di reclusione ha un minimo pari o superiore a tre anni; la Corte ha ritenuto che, se tale accessorio consegue di diritto alla condanna, debba essere applicato anche tramite cassazione se omesso.

  • art. 183 disp. att. cod. proc. pen.

    quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna

    Regola il rimedio in sede esecutiva: consente al pubblico ministero di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione dell'accessorio quando esso consegue di diritto e la specie/durata sono predeterminate; non esclude però la praticabilità del ricorso per cassazione in sede di cognizione.

  • art. 608 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Procuratore generale la facoltà di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di condanna o proscioglimento pronunciate in grado d'appello o inappellabili; è la norma che legittima il Procuratore generale a ricorrere nel caso in esame.

  • art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

    Delinea i casi in cui il pubblico ministero può appellare una sentenza di primo grado; dopo le modifiche legislative non consentiva l'appello nel caso concreto, per cui il ricorso in cassazione era l'unico rimedio disponibile prima del passaggio in giudicato.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    quando nella sentenza si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento

    Norma sulla rettificazione in cassazione di meri errori materiali o di denominazione/compute; la Corte ha escluso l'applicabilità di questa procedura all'omessa applicazione di una pena accessoria, che costituisce un vizio della decisione non riducibile a semplice errore materiale.

  • art. 620, lett. I) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di pronunciare annullamento senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte ha ritenuto applicabile questo rimedio per disporre direttamente l'accessorio omesso quando esso è automatico e predeterminato.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Attribuisce competenze al giudice dell'esecuzione, fra le quali la decisione in ordine alle pene accessorie in sede esecutiva; il procedimento di esecuzione deve svolgersi secondo le forme previste da questa norma.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Disciplina la correzione di errori materiali; la Corte ha escluso l'applicabilità di questa procedura per rimediare all'omessa applicazione di una pena accessoria dopo il passaggio in giudicato, riservando la materia al procedimento di esecuzione.

  • art. 662 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina esecutiva delle pene accessorie; citato quale parte del quadro procedurale che regola l'intervento dopo il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero (sia Procuratore della Repubblica sia Procuratore generale) può proporre ricorso per cassazione quando in sentenza di merito sia stata omessa l'applicazione di una pena accessoria.
  • Se la pena accessoria consegue di diritto alla condanna e la sua specie e durata sono predeterminate dalla legge, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente l'applicazione dell'accessorio.
  • Quando l'applicazione dell'accessorio richiede valutazioni discrezionali o la determinazione della durata non è predeterminata, la Corte dovrà annullare con rinvio per consentire al giudice di merito i necessari accertamenti e valutazioni.
  • Se la sentenza diviene definitiva senza che l'accessorio sia stato disposto, il pubblico ministero può, nei casi previsti (accessorio automatico e predeterminato), attivare il procedimento di esecuzione ai sensi degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nelle forme dell'art. 676 cod. proc. pen.
  • La procedura di rettificazione (art. 619) e la correzione di errori materiali (art. 130) non sono idonee a sanare l'omessa applicazione di una pena accessoria quando essa costituisce un vizio sostanziale della sentenza.
  • I rimedi sono complementari: prima del passaggio in giudicato si deve usare l'impugnazione (anche la cassazione) per far applicare l'accessorio; dopo il giudicato opera il procedimento esecutivo quando i presupposti di automaticità e predeterminazione sono soddisfatti.

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