Cassazione Penale, Ordinanza n. 03126/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 79, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo difensore, deducendo un unico motivo: manifesta illogicità della motivazione in ordine alle ragioni del riconoscimento della responsabilità penale e del trattamento sanzionatorio applicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non è consentito nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento: la censura sulla manifesta illogicità della motivazione non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limitano il sindacato alle questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, la declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è stata pronunciata in tale forma.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la manifesta illogicità della motivazione non vi rientra.
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando in modo tipizzato e non generale i motivi di ricorso contro il patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
art. 79, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, richiamata come base del reato contestato.
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; la decisione applica tale conseguenza legale.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure esperibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La deduzione di manifesta illogicità della motivazione non è motivo consentito contro il patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche violazioni tipizzate dalla norma.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararlo senza formalità e deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento non è consentito un sindacato ampio sulla motivazione relativa alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio, se la censura non si colloca entro i confini normativi tassativi.
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