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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12210/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Catania, sezione misure di prevenzione, aveva accolto l'opposizione di Banca Sella e ammesso al passivo il credito bancario di euro 65.636,70 relativo a un mutuo ipotecario contratto da Pistone e dalla coniuge. L'Agenzia deduceva: (i) vizio di motivazione sulla valutazione della buona fede del terzo creditore, sostenendo che la banca non aveva effettuato un'adeguata istruttoria sul merito creditizio dei mutuatari (redditi esigui, assenza di reddito di Pistone) e che il ritardo nell'azione esecutiva fosse sintomo della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita di Pistone; (ii) vizio di motivazione nella quantificazione del credito, perché era stata percepita una somma assicurativa (circa 48.000 euro) che, se svincolata in favore della banca, comporterebbe una duplicazione del soddisfo rispetto al credito ammesso, e perché dall'amministratore giudiziario risultava già un versamento complessivo dei mutuatari (circa 56.000 euro) non coerente con l'ammontare ammesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi applicabili alle ammissioni dei crediti in procedura di prevenzione (necessità di verificare prima la strumentalità del credito e poi la buona fede del creditore) e ha ritenuto che il Tribunale di Catania abbia fornito motivazione sufficiente: la banca aveva acquisito informazioni regolari su reddito e patrimonio al momento dell'erogazione del mutuo; il lungo intervallo temporale tra erogazione (2003) e provvedimenti di sequestro/confisca (indagini dal 2015, confisca 2018) e l'esistenza di un piano di rientro del 2007 smentivano la tesi di consapevolezza della illiceità al momento dell'erogazione; il mero ritardo nell'esercizio di azioni esecutive non dimostra di per sé la strumentalità del credito. Quanto alla questione della polizza assicurativa e della quantificazione, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché introduceva rilievi di merito non devoluti al giudice d'appello e non valutati in sede di opposizione. La Corte ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies

    Riferimento alla disciplina della confisca; la Corte ricorda che l'Agenzia è parte interessata nei procedimenti relativi ai beni oggetto di confisca e ha legittimazione ad intervenire tramite l'Avvocatura dello Stato

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, art. 52

    Ripresa del principio secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito anteriori al sequestro e i diritti reali di garanzia, purché il credito non sia strumentale all'attività illecita e il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; inoltre indicazione logica di verifica prioritaria della strumentalità e successiva valutazione della buona fede

  • Codice di procedura penale, art. 121

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dall'avvocato della banca (atto processuale difensivo previsto dall'articolo)

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione patrimoniale va prima valutata l'eventuale strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e solo dopo la buona fede del creditore; l'ordine logico di accertamento è vincolante
  • La buona fede del terzo creditore si valuta in base alla diligenza oggettiva del momento dell'assunzione dell'obbligazione: è necessario dimostrare di aver compiuto un'istruttoria adeguata e di essersi affidati a un'apparenza oggettiva che rende scusabile il mancato accertamento più approfondito
  • Il ritardo o la tardiva escussione delle garanzie non costituisce, da solo e in assenza di altri elementi, prova della strumentalità del credito o della mala fede del creditore
  • Le questioni di quantificazione del credito e i fatti non rappresentati o non preventivamente dedotti nel giudizio di merito possono essere ritenuti inammissibili o non sindacabili in sede di cassazione o di grado successivo se costituiscono ampliamento del thema decidendum
  • Nel caso di esistenza di pagamenti assicurativi o di altre entrate collegate al credito, occorre valutare il rischio di duplicazione del soddisfo; però tali questioni devono essere tempestivamente dedotte e valutate nel giudizio di merito per poter essere accolte in sede di gravame
  • L'intervallo temporale tra l'erogazione del credito e l'emersione/accertamento della pericolosità sociale del debitore incide sulla valutazione della conoscenza o della prevedibilità dell'illiceità al momento dell'erogazione: più è ampio il lasso temporale, più debole è la presunzione che il credito fosse strumentale

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