Cassazione Civile, Ordinanza n. 00051/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La debitrice intimata propose opposizione al precetto notificatole da una società cessionaria di crediti bancari, emesso in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore principale e riferito a un'obbligazione di garanzia da lei assunta quale ex coniuge del debitore. Contestò, da un lato, la validità dell'azione esecutiva per mancata notifica del titolo esecutivo; dall'altro, eccepì l'inesistenza del contratto di garanzia, l'avvenuto adempimento del debitore principale, la prescrizione del credito, la mancata preventiva escussione del debitore principale e la decadenza della creditrice dall'azione esecutiva. In primo grado l'opposizione fu accolta limitatamente alla mancata prova della notifica del decreto ingiuntivo, ritenendosi invece inammissibili o infondate le ulteriori doglianze. In appello la creditrice ottenne il rigetto integrale dell'opposizione, sul presupposto che, nelle controversie in cui si deduce l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, l'onere della prova gravi sull'opponente e possa essere assolto anche mediante la mera esecutorietà del decreto monitorio. La ricorrente ha quindi denunciato in cassazione violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato relativo alle restanti questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ribadendo che, quando il debitore opponente deduca di non avere mai ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo posto a base del precetto, l'onere di provarne l'avvenuta notifica grava sul creditore opposto, che deve produrre la relata di notificazione; tale prova non può essere surrogata dal solo decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., privo di efficacia presuntiva sul luogo, tempo e modalità della notificazione. Ha inoltre precisato che il creditore non può addurre la perdita dell'originale del titolo per sottrarsi a tale onere. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originaria opposizione a precetto e dichiarando che la società creditrice non può procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente in base al precetto opposto per mancata prova della notifica del titolo esecutivo. La controricorrente è stata condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato incombe su chi fa valere il diritto; nella specie, la prova dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo grava sul creditore opposto quando il debitore ne contesti la ricezione.
È la norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale, qui l'art. 2697 c.c.
È richiamato per censurare l'omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato; il motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo.
L'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, dedotta dal debitore, è fatta valere con opposizione all'esecuzione.
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è distinta dall'inesistenza e si ricollega all'opposizione tardiva al decreto.
La notificazione del decreto ingiuntivo è fatto costitutivo della sua efficacia esecutiva e deve essere provata dal creditore.
Il decreto di esecutorietà ha natura meramente dichiarativa e non vale a provare, nemmeno presuntivamente, la notificazione del decreto ingiuntivo; non può surrogare la relata di notifica.
È evocato solo come modalità di notificazione asseritamente utilizzata; la Corte osserva che la formula esecutiva non fornisce informazioni sufficienti su luogo, tempo e modalità della consegna.
Massime di principio
- Quando il debitore opponente deduce di non avere mai ricevuto la notificazione del titolo esecutivo, la prova dell'avvenuta notificazione grava sul creditore che intende procedere in executivis, perché si tratta di un fatto costitutivo dell'azione esecutiva.
- La prova della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere fornita mediante produzione della relata di notificazione o della documentazione idonea a dar conto concreto di luogo, tempo e modalità della consegna; il solo decreto di esecutorietà non è sufficiente e non ha valore presuntivo sostitutivo.
- Il creditore non può addossare al debitore le conseguenze della propria mancata disponibilità documentale, neppure invocando la perdita dell'originale del titolo, poiché il rischio derivante da tale evenienza ricade sulla parte onerata della prova.
- La distinzione tra inesistenza della notificazione e nullità della notificazione è decisiva ai fini del rimedio esperibile: la prima si fa valere con opposizione all'esecuzione, la seconda con gli strumenti propri dell'opposizione tardiva al decreto.
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