Cassazione Penale, Sentenza n. 9813/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava, primo, la mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 438, co. 5, c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello aveva illegittimamente negato l'accesso al rito abbreviato condizionato subordinandolo all'escussione del teste Giannini; secondo, la contraddittorietà della sentenza per difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo allegato alla motivazione, con diversa indicazione dell'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: ha respinto il primo motivo come manifestamente infondato, ritenendo che la difesa non ha indicato in che modo l'esame del teste richiesto avrebbe potuto incidere sui specifici elementi decisivi della responsabilità o della riqualificazione ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ha invece accolto il secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità della pena detentiva, rideterminandola in anni sei e mesi due di reclusione (correggendo la difformità tra dispositivo letto in udienza e motivazione).
Norme richiamate
Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; utilizzata come riferimento procedurale sull'istruttoria scritta durante il giudizio di legittimità.
Norma che disciplina la riduzione della pena nel giudizio abbreviato; la Corte ha esaminato il premio di pena chiesto ma ha ritenuto infondata la doglianza perché la difesa non ha dimostrato la specifica rilevanza probatoria della prova richiesta.
art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5
Norma sostanziale richiamata per la riqualificazione del reato relativo agli stupefacenti; la Corte ha confermato la riqualificazione operata in grado di merito sulla base delle acquisizioni probatorie presenti.
Citato in motivazione come criterio non applicabile pedissequamente alla valutazione della necessità dell'integrazione probatoria ai fini dell'ammissione al rito abbreviato condizionato; la Corte distingue la rilevanza di art. 190 (sulla complessità e durata) dalla criteri per valutare la "necessità" della prova integrativa.
Massime di principio
- La richiesta di rito abbreviato condizionato deve indicare espressamente in che modo ogni prova richiesta incide su specifici elementi della "regiudicanda"; la generica affermazione di utilità non è sufficiente.
- La prova richiesta nell'ambito di un abbreviato condizionato deve essere integrativa e non sostitutiva: il giudice valuta ex ante la novità e la decisività delle prove alla luce degli atti esistenti; eventuali acquisizioni successive possono essere considerate solo come criterio ausiliario.
- La mancanza di bisogno probatorio anche di una sola delle prove richieste giustifica il rigetto dell'istanza di rito abbreviato condizionato; il giudice non può valutare parcellariamente le singole richieste.
- In caso di difformità tra il dispositivo pronunciato oralmente in udienza e il dispositivo scritto allegato alla motivazione, prevale la volontà espressa nel dispositivo orale; la Corte di legittimità può correggere la determinazione della pena senza rinvio se la discrepanza è eliminabile in sede di legittimità.
- Quando si impugna per vizio la determinazione della pena, la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte ed effettuare la rideterminazione se la correzione è possibile in questa sede.
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