Cassazione Penale, Sentenza n. 25571/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un imputato per avere, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, omesso di dichiarare una precedente condanna definitiva per associazione di tipo mafioso, così percependo complessivamente euro 4.451,04 nel periodo novembre 2020-ottobre 2021. Nel ricorso per cassazione, proposto dal difensore, si deduceva: 1) violazione di legge processuale per asserita inosservanza dell’art. 240 c.p.p., sostenendo che la prova fosse stata tratta da un documento anonimo, cioè una schermata internet della domanda, non riconducibile all’imputato e priva di sottoscrizione o identificazione esterna; 2) vizio di motivazione e violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, perché non sarebbe stato provato che l’imputato avesse ricevuto la comunicazione di ammissione al beneficio, né che fosse in possesso della card di Poste Italiane su cui venivano accreditate le somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la doglianza sul documento anonimo fosse nuova rispetto all’appello e quindi non deducibile in cassazione; dall’altro, che fosse comunque manifestamente infondata, poiché la decisione di merito si fondava su riscontri documentali acquisiti dagli archivi informatici dell’INPS e di Poste Italiane, dai quali emergevano la presentazione telematica della domanda, la sua protocollazione e accoglimento, nonché l’erogazione mensile del beneficio. Ha inoltre osservato che l’eventuale mancanza o irritualità della sottoscrizione non esclude la configurabilità della richiesta né impedisce l’effetto di indebita erogazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4 del 2019 conv. in l. n. 26 del 2019
norma incriminatrice contestata per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza mediante omessa dichiarazione di una condizione ostativa
precedente condanna definitiva omessa nella domanda per il beneficio, indicata come condizione ostativa
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
dedotta come violazione di legge processuale per asserita inosservanza dell’art. 240 c.p.p.
invocato dalla difesa a sostegno della tesi dell’inutilizzabilità/irregolarità del documento acquisito
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per il vizio di motivazione e la pretesa violazione dell’oltre ogni ragionevole dubbio
base per la condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
richiamato per l’aumento oltre il massimo della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello; la censura che introduca per la prima volta un vizio processuale è inammissibile.
- La mancata o irrituale sottoscrizione della domanda di accesso a un beneficio pubblico non esclude di per sé la configurabilità della richiesta né impedisce che essa produca l’effetto tipico dell’erogazione indebitamente conseguita.
- Ai fini della responsabilità per indebita percezione di un beneficio, è sufficiente un compendio probatorio documentale che dimostri presentazione della domanda, accoglimento, erogazione delle somme e riconducibilità della domanda al soggetto agente; non occorre il rinvenimento materiale della card o di ulteriori riscontri non decisivi.
- La censura di violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio è inammissibile o infondata se si limita a prospettare una ricostruzione alternativa meramente ipotetica o congetturale, non fondata su elementi processuali inconfutabili.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa delle prove già esaminate e logicamente apprezzate dal giudice di appello.
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