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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società datrice di lavoro, della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado. Tale decisione aveva dichiarato la nullità di alcune clausole del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e dell'Accordo AGENS/OOSS del 1° marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo ai lavoratori il diritto all'integrale valorizzazione dell'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato da tutte le controparti costituite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta nei termini di legge e accettata dalle parti controricorrenti con procura speciale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., disponendo altresì che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese. Ha escluso, inoltre, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione non opera nei casi di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nei termini, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti, la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Quando la rinuncia è accettata dalle parti controricorrenti tramite difensori muniti di procura speciale, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se tempestiva e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito.
  • L'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, espressa da difensori muniti di procura speciale, esonera la Corte dal provvedere sulle spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto nei casi di rinuncia al ricorso, poiché la relativa previsione è di stretta interpretazione e si applica solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiNullitàPrescrizione

Testo integrale

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