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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18282/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva condannata per lesioni personali stradali ai sensi dell'art. 590-bis c.p., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si sosteneva che la persona offesa fosse invalida al 100%, non autosufficiente nella deambulazione e affetta da epilessia, che in ospedale aveva dichiarato di non ricordare l'accaduto, e che dai dati processuali non emergesse alcuna condotta di guida imprudente o violativa del codice della strada. In base a ciò la difesa riteneva che la caduta fosse avvenuta autonomamente senza impatto con l'autovettura e che pertanto la responsabilità dell imputata non fosse provata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e coerente la ricostruzione del giudice di merito, fondata su deposizioni, testimonianze, rilievi fotografici e filmato delle telecamere che mostrano il momento precedente e successivo all urto. La Corte ha condiviso la valutazione che l imputata avesse tenuto velocita non adeguata e che il contatto con il pedone, pur lieve e senza evidenti danni materiali, fosse avvenuto (anche in ragione dell impronta strisciante riferita da un teste). Ha pure confermato che l attraversamento del pedone fuori dalle strisce costituisce concause ma non evento del tutto imprevedibile idoneo ad interrompere il nesso causale. Per l inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale; la condanna della ricorrente è fondata su questa norma.

  • art. 590-bis, comma 7 cod. pen.

    Comma sul riconoscimento di circostanze attenuanti in presenza di concorso di colpa della vittima; la Corte d Appello ha riconosciuto tale attenuante e rideterminato la pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di disporre, in caso di dichiarazione di inammissibilita del ricorso per dolo o colpa, l onere di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre all imputata il versamento di Euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l applicazione dell onere a carico del ricorrente verso la Cassa delle Ammende; la Corte ha verificato l assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione dell inammissibilita.

  • Principio di affidamento in materia di circolazione stradale (giurisprudenza di legittimità)

    Riferimenti a Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, Sez.4 n. 5691 del 02/02/2016, Sez.4 n. 27513 del 10/05/2017, Sez.4 n. 7664 del 06/12/2017

    Secondo la giurisprudenza, l utente della strada risponde anche per comportamenti imprudenti di terzi purché rientrino nei limiti della prevedibilita. Nel caso in esame l attraversamento fuori dalle strisce non è stato ritenuto evento eccezionale e imprevedibile e quindi non ha escluso la responsabilita del conducente.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non rivede la valutazione di fatto del giudice del merito quando questa sia fondata su prove e sia coerente; le censure che propongono una diversa ricostruzione fattuale sono, di regola, inammissibili.
  • Nel caso di investimento del pedone, l attraversamento fuori dalle strisce non implica automaticamente l eliminazione della responsabilita del conducente: occorre valutare prevedibilita e tipicita del comportamento del pedone e l adeguatezza della velocita del veicolo.
  • La mancanza di evidenti danni materiali al veicolo non esclude l avvenuto contatto con il pedone se esistono altri elementi probatori (filmati, impronte, testimonianze, tipologia delle lesioni) che attestano il contatto.
  • Per interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e l evento lesivo, l evento esterno deve essere eccezionale e totalmente imprevedibile; una condotta imprudente del pedone può costituire una concausa ma non necessariamente esclude la responsabilita del conducente.
  • I filmati di videosorveglianza e le fotografie hanno elevato valore probatorio e possono confermare la dinamica anche quando la memoria della persona offesa sia inizialmente lacunosa.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e, ai sensi dell art. 616 c.p.p., l obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.

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