Cassazione Civile, Ordinanza n. 07685/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia origina da un giudizio relativo a un contratto di locazione risolto tra le parti e, in particolare, dall’esatta individuazione dell’immobile oggetto della condanna al rilascio dopo un procedimento di correzione di errore materiale che aveva rettificato l’indirizzo del bene. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente, ritenendo i motivi non specifici e comunque diretti a censurare, in modo surrettizio, il contenuto sostanziale della sentenza corretta ai sensi dell’art. 288, comma 4, c.p.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, ma nel testo dell’ordinanza non emergono motivi di censura chiaramente articolati: la Corte di cassazione rileva che il ricorso era redatto in modo assolutamente generico, privo dell’esposizione sommaria dei fatti e privo di specifici motivi idonei a individuare gli errori denunciati; inoltre viene segnalata l’irritualità del deposito di una memoria da parte della ricorrente, non più abilitata al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e che i motivi fossero formulati in modo generico e apodittico, senza consentire l’individuazione delle censure contro la sentenza impugnata. Ha inoltre richiamato il principio per cui, anche quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve comunque rendere ammissibile la censura con specifica indicazione dei fatti processuali e del contenuto degli atti rilevanti. Non essendosi costituita la controparte, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"sentenza corretta ai sensi dell’art. 288, co. 4, c.p.c."
La correzione dell’errore materiale non può essere utilizzata surrettiziamente per sollecitare una revisione di errori di diritto; nel caso concreto la correzione aveva riguardato solo l’indirizzo dell’immobile oggetto della condanna al rilascio.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
"requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ."
Il ricorso per cassazione deve contenere un sintetico ma completo resoconto dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti o atti.
"inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c."
La censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è scrutinabile solo se il ricorso per cassazione indica con precisione perché la statuizione sarebbe errata e riporta il contenuto del motivo di appello nella misura necessaria a dimostrarne la specificità.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
"principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c."
I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti per la parte di interesse; il rinvio generico ad atti di merito non basta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria ma intelligibile dei fatti di causa, capace di offrire alla Corte una chiara ricostruzione della controversia sostanziale e processuale.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e riferiti a parti determinate della decisione impugnata: deduzioni generiche, apodittiche o prive di concreta individuazione dell’errore denunciato non consentono il controllo di legittimità.
- Quando si contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso il contenuto essenziale del motivo di appello e spiegare perché esso era invece specifico; il mero rinvio all’atto di appello non soddisfa l’onere di autosufficienza.
- Anche nei casi di error in procedendo, il potere del giudice di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali presuppone comunque che la censura sia ammissibile e autosufficiente.
- La correzione di errore materiale non può essere utilizzata come mezzo per incidere sul merito della decisione o per ottenere la correzione di errori di diritto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002.
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