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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06654/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per un reato previsto dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974. Il ricorso per cassazione proponeva un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La difesa contestava in particolare la motivazione della sentenza di appello, ritenendola generica e contraddittoria nell'uso dell'espressione "formale incensuratezza". La Suprema Corte ha però rilevato che i giudici di merito avevano fondato il diniego delle attenuanti su elementi concreti: gravità della condotta, contatti con circuiti criminali dediti al traffico di armi, spregiudicatezza e assenza di revisione critica. Il ricorrente, invece, si era limitato a critiche assertive senza indicare specifici elementi trascurati dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche fosse congrua e conforme ai principi consolidati, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento sfavorevole tra quelli di cui all'art. 133 c.p. e non essendo sufficiente la mera assenza di elementi negativi o la sola incensuratezza per ottenere il beneficio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente

    Il giudice può fondare il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche anche su un solo elemento tra quelli rilevanti per la commisurazione della pena, se ritenuto prevalente.

  • art. 62-bis c.p.

    non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato

    Dopo la riforma, il beneficio delle attenuanti generiche richiede elementi positivi ulteriori rispetto alla semplice incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125

    È richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso insufficiente la sola incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974

    Norme che costituiscono la base legale del reato oggetto di condanna e della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto anche dalla valorizzazione di un solo elemento sfavorevole tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché la motivazione individui un profilo concreto ritenuto decisivo.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico derivante dall'assenza di elementi negativi nella personalità dell'imputato: occorrono invece elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., la sola incensuratezza dell'imputato non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Il ricorso per cassazione contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a contestazioni apodittiche sulla motivazione senza indicare specifici elementi di fatto trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
  • La censura sulla eccessività della pena non può risolversi in una critica generica se la sentenza impugnata ha già richiamato elementi concreti della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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