Cassazione Penale, Ordinanza n. 25338/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per l'esonero dalla sanzione pecuniaria. Rimane ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per la violazione del codice della strada contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada, deducendo un unico motivo: l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, e comunque entro il limite massimo di un anno e sei mesi. Poiché il fatto risaliva al 3 marzo 2019 e la sentenza di primo grado era stata pronunciata l'8 febbraio 2021, il termine massimo di prescrizione non era decorso alla data della sentenza d'appello del 3 febbraio 2025.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza non ne esamina il merito, ma si limita a prenderne atto ai fini della ricostruzione del fatto processuale.
Viene richiamata come disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019, con sospensione del decorso della prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, entro il limite di un anno e sei mesi.
È la base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti
Le Sezioni Unite sono richiamate come precedente dirimente: per i fatti commessi nel periodo indicato si applica la disciplina della legge n. 103 del 2017 sulla sospensione della prescrizione tra primo e secondo grado.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 opera la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, con sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia della decisione del grado successivo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi.
- Quando, in base alla disciplina applicabile e alla cronologia processuale, il termine massimo di prescrizione non risulta decorso al momento della sentenza di appello, la deduzione di prescrizione prima della decisione di secondo grado è manifestamente infondata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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