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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007 con i quali, a seguito di un accertamento effettuato nei confronti di una società in accomandita semplice, veniva imputato ai soci un maggior reddito di partecipazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei soci contro gli avvisi loro notificati; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che, essendo stata confermata in appello l'annullamento dell'avviso emesso nei confronti della società, mancasse la prova dei maggiori utili sociali e della loro distribuzione ai soci. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza resa sulla società non fosse passata in giudicato perché il relativo giudizio era ancora pendente dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra la società e i soci, affermando che sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado erano nulle. Ha quindi dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Napoli affinché la controversia sia riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il motivo di ricorso dell'Agenzia non è stato deciso nel merito, perché assorbito dal rilievo officioso della nullità processuale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stata indicata come norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2909 c.c.

    la ricorrente lo invoca per sostenere che la sentenza resa nel giudizio relativo alla società non fosse ancora passata in giudicato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815

    richiamata come arresto di principio sul litisconsorzio necessario tra società di persone e soci nei giudizi tributari che coinvolgono utili imputati per trasparenza.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi ad accertamenti effettuati nei confronti di società di persone e ai conseguenti avvisi emessi a carico dei soci, la controversia ha natura inscindibile e deve svolgersi simultaneamente nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
  • La mancata partecipazione di uno dei soggetti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con cassazione della sentenza e rinvio al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • Quando la nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario emerge prima dell'esame del motivo di ricorso, il relativo motivo resta assorbito e non viene scrutinato nel merito.
  • L'esistenza o meno del giudicato sulla sentenza resa nel giudizio relativo alla società non può superare il rilievo preliminare della nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicatoLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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