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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00164/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma; non è stata accolta la richiesta di riqualificazione in furto né la deduzione di improcedibilità per difetto di querela.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con l'unico motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito, sostenendo che i fatti dovessero essere riqualificati in furto e che, conseguentemente, il reato fosse improcedibile per difetto di querela. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva ritenuto non supportata da adeguati elementi probatori la diversa ricostruzione difensiva. In particolare, la Corte ha richiamato il principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità di refurtiva, anche telefoni cellulari, non offra una spiegazione attendibile dell'origine del possesso in assenza di elementi indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È stato ritenuto correttamente integrato il delitto di ricettazione in presenza della disponibilità di refurtiva e dell'assenza di una spiegazione attendibile della provenienza del bene.

  • art. 624 c.p.

    La difesa aveva invocato la riqualificazione del fatto come furto, prospettando la conseguente improcedibilità per difetto di querela; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la disponibilità di refurtiva può fondare la responsabilità dell'imputato quando questi non offra una spiegazione plausibile e verificabile dell'origine del possesso, purché manchino elementi probatori che colleghino il possesso alla commissione del furto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la critica meramente assertiva o sganciata dalla ratio decidendi è priva di specificità e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto deve essere sostenuta da un adeguato supporto fattuale e probatorio; in mancanza, non può prevalere sulla ricostruzione del giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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