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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22784/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo che assumeva mai comunicati, dedotti come fondati su cartelle di pagamento mai notificate. Il contribuente era venuto a conoscenza dell'esistenza delle cartelle solo tramite richiesta degli estratti di ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'ente della riscossione aveva cercato di dimostrare la regolare notifica degli atti prodromici mediante produzione documentale effettuata solo nel giudizio di secondo grado, nonostante una precedente richiesta del giudice di primo grado. La CTR ha ritenuto tardiva e quindi inutilizzabile tale documentazione, applicando una lettura restrittiva dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 58, commi 1 e 2, 22, comma 4, e 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 24 Cost., sostenendo che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è libera e non soggetta a decadenza, anche se i documenti erano già esistenti in primo grado, richiamando anche la sentenza n. 199/2017 della Corte costituzionale e la diversa disciplina dell'art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR ha erroneamente escluso l'ammissibilità della produzione in appello dei documenti attestanti la notifica degli atti presupposti, confondendo il regime probatorio del processo tributario con quello del processo civile ordinario. Ha affermato che l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione in appello di nuovi documenti senza limitazioni, anche se preesistenti al primo grado, e che la mancata produzione tempestiva può semmai rilevare sul piano delle spese di lite, non come causa di inammissibilità probatoria. La causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge processuale.

  • art. 58, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario consente la produzione in appello di nuovi documenti; il secondo comma opera autonomamente e non introduce una decadenza per i documenti preesistenti al primo grado.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sul rito tributario e sulle produzioni documentali.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    la sua disciplina è richiamata come preclusione del primo grado, ma la Corte chiarisce che l'art. 58, comma 2, ne attenua gli effetti in appello quanto ai documenti.

  • art. 24 Cost.

    è invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e della possibilità di produrre documenti in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    la preclusione probatoria del processo civile ordinario non si applica al processo tributario, per il principio di specialità.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    esprime il principio di specialità: nel rapporto tra rito civile e rito tributario prevale la disciplina tributaria.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    il divieto riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non la mera produzione documentale in appello.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    la condotta processuale scorretta o dilatoria può rilevare ai fini della regolamentazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di documenti in appello è consentita in modo pieno dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, anche quando i documenti esistevano già al momento del giudizio di primo grado.
  • La preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. non si applica al contenzioso tributario, perché opera il principio di specialità del rito tributario rispetto al rito civile ordinario.
  • La tardiva produzione documentale non determina una decadenza probatoria nel processo tributario; può semmai essere valutata dal giudice ai fini della liquidazione delle spese di lite, se ha causato inutile attività processuale.
  • La produzione in appello dell'atto impositivo o della prova della sua notificazione, quando in primo grado se ne contesta la ricezione, integra una difesa ammissibile e non una nuova eccezione in senso stretto.
  • Il giudice di merito non può negare l'utilizzabilità dei documenti d'appello invocando una lettura restrittiva dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, se tale lettura contrasta con il dato testuale e con la giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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