Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4711 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Interesse alla tutela immediata - Riscossione a mezzo ruolo - Si applica ai processi pendenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

disputa sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella di pagamento assunti come non notificati o invalidamente notificati; questione se l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (inserito nell'art. 12 DPR 602/1973) si applichi ai processi già pendenti e quali siano i presupposti di "interesse alla tutela immediata" per consentire la diretta impugnazione

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile ai processi pendenti l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 (comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973), che specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata in caso di ruolo o cartella non notificata o invalidamente notificata. Di conseguenza l'estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente; il ruolo e la cartella di pagamento ritenuti invalidamente notificati possono essere impugnati direttamente solo nei casi previsti dall'art. 3-bis. L'interesse così configurato grava sul ricorrente e deve essere provato, e la prova può essere fornita anche nel corso di giudizi pendenti. La decisione conferma l'orientamento delle SS.UU. (Cass. SS.UU. 26283/2022).

Norme richiamate

  • art. 3-bis, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    introduce (mediante inserimento del comma 4-bis nell'art. 12 DPR 602/1973) la nozione di interesse alla tutela immediata che autorizza, in casi specifici di mancata o invalida notifica, la diretta impugnazione del ruolo o della cartella; tale norma si applica anche ai processi pendenti

  • art. 12, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    norma richiamata e integrata dal comma 4-bis; la modifica chiarisce i rimedi esperibili contro atti di riscossione non notificati o notificati invalidamente, regolando l'impugnabilità e l'onere della prova dell'interesse alla tutela immediata

  • Cass. SS.UU. 26283/2022

    giurisprudenza di riferimento che conferma la possibilità di valutare l'interesse alla tutela immediata anche in relazione a processi pendenti e fornisce orientamento interpretativo coerente con l'applicazione dell'art. 3-bis

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è atto meramente riepilogativo e non è impugnabile autonomamente; chi contesta la riscossione deve mirare all'impugnazione del ruolo o della cartella, nei limiti previsti dall'art. 3-bis.
  • La modifica normativa introdotta dall'art. 3-bis si applica anche ai processi già pendenti: i giudici devono quindi esaminare l'eventuale sussistenza dell'interesse alla tutela immediata anche per le cause iniziate prima della conversione del decreto.
  • Spetta al ricorrente provare l'interesse alla tutela immediata (ad es. l'effettivo pregiudizio derivante dalla mancata notifica o il rischio di esecuzione), e tale prova può essere fornita durante il corso del giudizio pendente.
  • In pratica, per fermare o annullare azioni esecutive legate al ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati è necessario documentare elementi concreti che rientrino nelle ipotesi previste dall'art. 3-bis; senza ciò l'impugnazione sarà inammissibile o destinata a soccombere.
  • Nei casi dubbi, il contribuente dovrebbe raccogliere e depositare con cura la prova delle irregolarità di notifica (ad esempio mancate ricevute, difformità negli atti, elementi che dimostrino l'impossibilità di esercitare difesa tempestiva) e valutare rimedi alternativi (opposizione all'esecuzione, impugnazione nei termini contro ruolo/cartella) in base alle specifiche circostanze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.