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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21607/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il trattenimento provvisorio di una missiva inviata al detenuto in regime di cui all'art. 41-bis. Il ricorrente contestava la legittimità del trattenimento sostenendo che la missiva conteneva due fogli scritti da persone diverse (moglie e figlio), già noti al personale, circostanza che non giustificherebbe una misura così gravosa, e denunciava carenza e vizio di motivazione riguardo alla presunta natura "criptica" del contenuto, ossia che non sarebbero state fornite spiegazioni sufficienti per ritenere che le dettagliate indicazioni logistiche costituivano un messaggio occulto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato il trattenimento della corrispondenza, valutando elementi concreti (la presenza nella stessa missiva di scritti provenienti da due persone diverse benché indicato un unico mittente; la presenza di indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate) che legittimano il ragionevole dubbio circa il contenuto apparente e la possibile veicolazione di messaggi criptici. Ha quindi confermato la legittimità del provvedimento di non inoltro e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    comma 1, lett. b), commi 3 e 5

    Consente al giudice procedente, su richiesta del PM o proposta del Direttore, di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo e di trattenere la corrispondenza per esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per ragioni di sicurezza/ordine dell'istituto; la Corte ha ritenuto che tale previsione legittima il trattenimento quando sussistono elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto apparente.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e per impedire collegamenti del detenuto con organizzazioni criminali, terroristica o eversive; la norma è stata coordinata con l'art. 18-ter per giustificare il controllo e il trattenimento della missiva nel regime speciale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità, applicata qui per quantificare l'importo di euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014 (Virga)

    Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014

    Precedente che ammette il trattenimento di missive quando elementi anomali (es. indicazioni numeriche o riferimenti sospetti) fanno ragionevole dubitare che il significato reale sia diverso da quello apparente; utilizzato come parametro di legittimità per confermare la valutazione del Tribunale.

Massime di principio

  • In regime 41-bis e ai sensi dell'art. 18-ter, la corrispondenza può essere sottoposta a controllo e trattenuta se esistono elementi concreti che facciano ragionevolmente sospettare comunicazioni illecite o collegamenti con l'organizzazione.
  • Non è necessario che il contenuto espliciti un messaggio illecito: anomalie formali (es. più scritti nella stessa missiva da mittenti diversi), dettagli logistici o riferimenti geografici molto precisi possono giustificare il sospetto di messaggi "criptici" comprensibili solo agli interlocutori.
  • La legittimità del trattenimento si fonda su una motivazione giudiziale concreta e non palesemente illogica; il giudice deve spiegare perché gli elementi raccolti giustificano il dubbio sul contenuto apparente.
  • Chi impugna il provvedimento deve fornire argomentazioni specifiche e circostanziate; contestazioni generiche o negazioni prive di spiegazioni sulle espressioni contestate possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende secondo le norme processuali.

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