Cassazione Penale, Sentenza n. 24598/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che, accogliendo il ricorso degli indagati, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di un capannone, attrezzature, macchinari e della somma di 115.746 euro ritenuti profitto del reato contestato (art. 603-bis c.p., sfruttamento della manodopera). Il PM censura la motivazione del Tribunale come contraddittoria e illogica: il Tribunale avrebbe ritenuto prevalenti le dichiarazioni rese da testi favorevoli alla difesa (ascoltati solo dalla difesa e di contenuto generico) rispetto alle dichiarazioni delle persone offese rese in fase di indagine e nell'incidente probatorio, senza valutare correttamente la diversa valenza probatoria né verificare i testimoni indicati dalla difesa sul luogo di lavoro. Il PM chiede l'annullamento dell'ordinanza per tali vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali sia ammesso soltanto per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che il ricorso del PM, formulato in termini generici come vizio di motivazione, non abbia indicato specifiche violazioni di legge né dimostrato l'assenza o la palesità inconsistente della motivazione tale da rientrare nelle eccezioni giurisprudenziali. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale del riesame avesse seguito un percorso motivazionale coerente, fondato in particolare sull'inattendibilità di alcuni lavoratori ritenuti persone offese e su elementi che attenuavano le risultanze della polizia giudiziaria, per cui non ricorrevano gli estremi per censurare la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen. (sfruttamento della manodopera)
Delitto contestato in relazione al quale è stato operato il sequestro preventivo; la decisione di merito ha valutato le prove relative allo sfruttamento e all'aggravante del numero di lavoratori.
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso del PM presentato come censura generica della motivazione.
Richiamato nel ricorso del PM come riferimento alla motivazione e agli atti contestati; la Corte osserva che l'articolazione del ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
Richiamate in epigrafe per giustificare la trattazione delle conclusioni scritte senza discussione orale.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari reali è ammissibile soltanto per violazione di legge; le censure generiche sulla motivazione, non specificamente inquadrate come violazioni normative, saranno dichiarate inammissibili.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e la comparazione del valore probatorio tra dichiarazioni rese in incidente probatorio (con contraddittorio) e dichiarazioni raccolte dalla difesa sono di regola in via di merito: la Cassazione non sindaca apprezzamenti di fatto se il giudice di merito ha motivato in modo coerente.
- Per ottenere il mantenimento di un sequestro preventivo è importante che l'atto motivi chiaramente il periculum in mora e il nesso tra il bene sequestrato e il profitto del reato; lacune in queste motivazioni possono rendere vulnerabile la misura in sede di riesame.
- Il PM che impugna in Cassazione deve indicare con precisione quale norma sarebbe stata violata e in che modo la motivazione sarebbe del tutto assente o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza: solo in tali ipotesi la Corte può intervenire sul piano di legittimità.
- Se la difesa produce testi non sentiti in contraddittorio dal PM o non verificati in sede di indagine, il giudice di merito può comunque valutare la loro attendibilità; per contrastare efficacemente tale valutazione il ricorso deve dimostrare un vizio formale o logico radicale nella motivazione del giudice.
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