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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06910/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo richiesto per ottenere Euro 3.859,00 a titolo di trattamento di fine rapporto asseritamente dovuto dal Fondo di Garanzia gestito dall'INPS. Il tribunale aveva accolto l'opposizione dell'INPS, ritenendo decisivo che per gli operai agricoli a tempo determinato il TFR fosse già incorporato nella struttura della retribuzione e che non esistesse un corrispondente obbligo contributivo verso il Fondo di Garanzia da parte dei datori di lavoro. La corte d'appello ha confermato, osservando inoltre che per tali lavoratori opera una disciplina specifica di cui all'art. 58, comma 12, della L. n. 144/1999, che prevede il versamento del TFR maturato in un fondo nazionale o fondo di previdenza complementare gestito dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non dall'INPS, e rilevando altresì che la parte non aveva documentato l'infruttuoso esperimento di procedure esecutive per accertare l'incapienza del patrimonio del datore di lavoro. Nel ricorso per cassazione la parte deduceva violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'esclusione degli operai agricoli a tempo determinato dal Fondo di Garanzia sarebbe fondata solo su circolari INPS prive di valore normativo; aggiungeva di aver eseguito un'esecuzione mobiliare negativa, di aver promosso un'istanza di fallimento poi dichiarata improcedibile e di aver prodotto rinunce all'eredità degli eredi del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non adeguatamente censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè il difetto di specificità della doglianza sulla mancata prova dell'esperimento di procedure esecutive e sulla dimostrazione dell'incapienza patrimoniale del debitore. Secondo la Corte, a fronte dell'accertamento della corte territoriale secondo cui nulla era stato documentato circa la consistenza anche immobiliare del patrimonio del debitore, il ricorrente non aveva indicato specificamente dove e quando la relativa documentazione fosse stata prodotta nei giudizi di merito, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La mancata impugnazione di una delle rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, comporta l'inammissibilità del gravame. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 12, L. n. 144/1999

    prevede per gli operai agricoli a tempo determinato un fondo nazionale o fondo di previdenza complementare per il versamento del TFR, da attivarsi e gestirsi secondo i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, senza attribuire all'INPS il compito di istituirlo o gestirlo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente dove e quando i documenti e gli atti rilevanti siano stati prodotti nel giudizio di merito, pena il difetto di specificità del motivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a fondamento della decisione.
  • La censura per violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, con osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La deduzione del diritto ad accedere a un Fondo di Garanzia o a una tutela sostitutiva presuppone la prova del previo infruttuoso esperimento delle azioni esecutive verso il debitore e della sua incapienza patrimoniale, ove tale requisito sia richiesto dalla disciplina applicabile.
  • Se una normativa speciale predispone una tutela per una categoria di lavoratori mediante un fondo autonomo gestito secondo le regole ivi previste, non è automaticamente imputabile all'ente previdenziale generale la mancata operatività del fondo stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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