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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15239/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La lite origina dal reclamo proposto da un comune, socio al 44,75% di una società poi fallita, contro il provvedimento del giudice delegato che aveva autorizzato la transazione di una controversia tra la società fallita e l'altro comune. Il reclamante sosteneva di avere interesse a impugnare perché l'eventuale revoca o annullamento della transazione avrebbe potuto determinare il ritorno in bonis della società e quindi la conservazione della qualità di socio. Denunciava inoltre: la violazione degli artt. 35 e 41 l.fall. per mancata preventiva autorizzazione del comitato dei creditori alla transazione; in subordine, l'omesso esame del fatto della mancata autorizzazione; l'erronea qualificazione del reclamo come proposto ai sensi dell'art. 36 l.fall. anziché dell'art. 26 l.fall.; e, ancora in subordine, l'erronea esclusione della deducibilità, nel reclamo ex art. 36 l.fall., di censure sull'adeguatezza dell'operato degli organi della procedura rispetto agli interessi del fallimento. Il resistente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, poiché il provvedimento del tribunale era stato comunicato a mezzo PEC dalla cancelleria prima della notificazione ad istanza di parte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha ritenuto che, ai fini del termine di impugnazione, rilevasse la comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC il 25 febbraio 2016 al difensore del comune ricorrente, idonea a far decorrere il termine breve, e non la successiva notificazione di parte del 29 febbraio 2016. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 29 aprile 2016, oltre il sessantesimo giorno, è stato dichiarato tardivo. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    La comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria può far decorrere il termine breve per l'impugnazione, anche per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., quando sia certa e idonea a portare piena conoscenza del contenuto del provvedimento.

  • art. 35 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato quale norma che, secondo il ricorrente, imponeva l'autorizzazione del comitato dei creditori per la transazione.

  • art. 41 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato per la regola sulla transazione e sull'eventuale sostituzione del giudice delegato al comitato dei creditori.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire contro la declaratoria di inammissibilità del reclamo.

  • art. 36 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Richiamato dal tribunale e dal ricorrente per il regime del reclamo contro gli atti del giudice delegato e l'ambito del sindacato, limitato secondo il provvedimento impugnato ai motivi di legittimità.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Costituisce il fondamento del ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento decisorio e definitivo del tribunale fallimentare.

  • art. 136 c.p.c.

    artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato per affermare che la comunicazione della cancelleria, se idonea e certa, è sufficiente a far decorrere il termine per impugnare.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato in tema di comunicazioni di cancelleria idonee a far decorrere il termine di impugnazione.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato per escludere la presenza di proroghe di diritto del termine di impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per ammettere la produzione del documento attestante la comunicazione di cancelleria, poiché incidente sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Indica il parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento fallimentare, la comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria, se certa e idonea a consentire la piena conoscenza dell'atto, fa decorrere il termine breve per l'impugnazione anche quando il provvedimento sia poi notificato ad istanza di parte.
  • La disciplina speciale delle impugnazioni in materia concorsuale, improntata a esigenze di speditezza, prevale sul criterio generale che fa decorrere il termine dalla notificazione ad istanza di parte.
  • Per la verifica dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è consentita la produzione documentale ex art. 372 c.p.c. di atti relativi alla tempestività dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione del provvedimento, esso è inammissibile per tardività, a prescindere dalle censure di merito formulate.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese ed è dovuto, ove previsto, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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