Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23768/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di rettifica IMU per gli anni 2014-2017, con i quali il Comune ha richiesto l’imposta negando l’agevolazione per l’abitazione principale relativamente a un immobile sito in Napoli. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto dell’appello del Comune, ritenendo non provato il dedotto cambio di residenza del contribuente in epoca successiva e valorizzando documentazione anagrafica e catastale che, secondo il giudice di merito, dimostrava l’uso dell’immobile come dimora abituale e residenza del contribuente. In cassazione il Comune ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ossia un dettaglio dell’anagrafe comunale da cui risultava l’inserimento del contribuente come componente della famiglia della madre dal 30.05.1986 fino all’8.07.2019, circostanza che, a dire del ricorrente, escludeva la spettanza dell’agevolazione per abitazione principale. Il Comune ha anche richiamato una diversa pronuncia della medesima commissione in relazione alla posizione di un familiare, per sostenere la non spettanza del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preclusa la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per effetto della c.d. doppia conforme, disciplinata dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., applicabile anche al processo tributario. Il ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di appello, né aveva dimostrato che fossero diverse; al contrario, dalla sentenza impugnata emergeva che i due giudici di merito erano pervenuti a valutazioni sostanzialmente sovrapponibili, fondate sul medesimo nucleo argomentativo circa l’avvenuta residenza e dimora abituale del contribuente nell’immobile oggetto di imposizione. Conseguentemente la censura di omesso esame di fatti decisivi non poteva essere scrutinata. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al difensore antistatario della parte resistente, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando ricorre la doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 366, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per il domicilio del controricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053

    La disciplina della doppia conforme è applicabile anche al giudizio tributario.

Massime di principio

  • Nel caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può utilmente proporre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se non chiarisce specificamente che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
  • La mera aggiunta, da parte del giudice di appello, di argomenti ulteriori o rafforzativi non esclude la doppia conforme, se il nucleo logico-argomentativo della decisione resta identico a quello del primo grado.
  • Nel processo tributario la preclusione derivante dalla doppia conforme opera anche rispetto al motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per superare l’inammissibilità derivante dall’art. 348-ter c.p.c., il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e dimostrare la divergenza delle rationes decidendi di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.