Cassazione Penale, Sentenza n. 37119/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per un unico motivo la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto pluriaggravato. Denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione per non aver concesso l'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 cod. pen. (offerta risarcitoria non riconosciuta dal giudice) e contesta la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (art. 625 cod. pen.), sostenendo che la presenza di videosorveglianza, sistemi antitaccheggio e vigilanza dovrebbe escludere tale aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto all'attenuante del risarcimento, il ricorso è stato ritenuto genericamente formulato e non ha censurato tutte le ragioni autonome addotte dalla Corte d'Appello (che aveva rilevato, oltre a un profilo interpretativo, la mancata effettiva copertura del valore della refurtiva da parte dell'offerta risarcitoria). Quanto all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la giurisprudenza consolidata esclude che la mera videosorveglianza o la presenza di dispositivi antitaccheggio, di per sé, siano idonei ad escludere l'aggravante; occorrono forme di sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficaci a impedire la sottrazione. Nel caso concreto i dispositivi furono elusi con una borsa schermata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
L'attenuante del risarcimento del danno richiede un effettivo risarcimento o un'offerta idonea a coprire il danno; la mera proposta non accettata che non copra l'intero valore della refurtiva non è sufficiente a far riconoscere l'attenuante
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è automaticamente esclusa dalla presenza di videosorveglianza o dispositivi antitaccheggio; è esclusa solo quando sussistono condizioni concrete di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre una somma alla cassa delle ammende per il ricorso inammissibile; la Corte, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, ha quantificato tale somma in euro 3.000
Massime di principio
- L'attenuante del risarcimento del danno (art. 62) richiede un risarcimento effettivo o un'offerta che copra il danno: se l'offerta non copre l'intero valore della refurtiva o non è stata accettata, difficilmente si otterrà l'attenuante
- Se il giudice di merito motiva la decisione con più ragioni autonome, il ricorrente in Cassazione deve censurare ciascuna di esse con specificità; l'impugnazione generica di una sola ragione rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse
- La presenza di videosorveglianza o di sistemi antitaccheggio non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede: occorre dimostrare che la sorveglianza era concretamente e continuativamente idonea a impedire la sottrazione
- Dispositivi antitaccheggio possono essere elusi (es. borsa schermata); pertanto, in assenza di vigilanza attiva e efficace, tali sistemi non bastano a togliere l'aggravante
- Proporre ricorsi infondati o formulati genericamente può comportare sanzioni economiche e il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare cautamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione
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