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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01388/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

La persona interessata aveva chiesto l'applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen.; il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza. Con il ricorso per cassazione si è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il diniego fosse errato perché il giudice di sorveglianza avrebbe mal valutato gli elementi emersi. Dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che il diniego era stato fondato sull'atteggiamento poco collaborativo, sul mancato controllo degli impulsi e sulla necessità di proseguire l'osservazione mediante l'avvio dei permessi premio.

La decisione

La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che, nonostante un'apparente imprecisione nell'incipit del provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza aveva comunque dato conto in modo adeguato e coerente degli elementi posti a base del diniego della detenzione domiciliare. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter ord. pen.

    norma invocata dal ricorrente quale base per la richiesta di detenzione domiciliare; la Corte non rivede nel merito la valutazione di meritevolezza compiuta dal giudice di sorveglianza.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamo finale all'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    base implicita della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa del merito, se il provvedimento impugnato espone in modo logicamente coerente gli elementi fondanti la decisione.
  • La motivazione del diniego di una misura alternativa alla detenzione è sufficiente quando richiama elementi attinenti alla personalità e al percorso trattamentale del condannato, come collaborazione, autocontrollo e necessità di ulteriore osservazione.
  • L'apparente inesattezza terminologica o introduttiva del provvedimento non determina di per sé vizio rilevante se la ratio decidendi risulta comunque comprensibile e sorretta da argomentazione congrua.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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