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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04159/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a quattro mesi di arresto, con pena sospesa, per un reato poi riqualificato rispetto alla originaria contestazione. In appello l'imputato aveva chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e il riconoscimento delle attenuanti generiche con trattamento sanzionatorio minimo. Con il ricorso per cassazione, invece, deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità. La Corte ha rilevato che tale censura non era stata devoluta al giudice d'appello e che, quindi, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo sulla responsabilità fosse nuovo rispetto ai motivi di appello, che riguardavano invece la particolare tenuità del fatto, la riqualificazione del reato e le attenuanti generiche. Poiché le statuizioni di primo grado non devolute specificamente in appello si consolidano, il ricorso su quei punti è inammissibile. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 699 c.p.

    Norma incriminatrice a cui è stato ricondotto il fatto all'esito della riqualificazione operata nei giudizi di merito.

  • art. 4 legge 110/1975

    Originaria contestazione del fatto, oggetto di richiesta di riqualificazione in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Esimente invocata in appello per la particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita implicitamente dalla richiesta di concessione delle attenuanti generiche in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti motivi che investano questioni non specificamente devolute al giudice d'appello, poiché su tali punti la decisione di primo grado si consolida in giudicato.
  • La censura di vizio motivazionale sulla responsabilità è inammissibile quando non risulti proposta come motivo di appello e viene introdotta solo in cassazione.
  • La richiesta in appello di riqualificazione del fatto, di applicazione dell'art. 131-bis c.p. e di attenuanti generiche non consente di contestare per la prima volta in cassazione la responsabilità in fatto se tale specifico tema non è stato oggetto di devoluzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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