Cassazione Penale, Ordinanza n. 20067/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. È rimasto fermo il decreto che aveva negato la revoca della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte di appello che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale delle misure di prevenzione, della richiesta di revoca della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con il primo motivo deduceva violazione di legge nella valutazione della persistenza della pericolosità sociale dopo l'espiazione della pena, richiamando l'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011 e sostenendo che il giudice di merito non si sarebbe adeguato ai criteri normativi e agli interventi della Corte costituzionale. Con il secondo motivo denunciava vizio di motivazione sulla ritenuta attualità della pericolosità sociale. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva invece svolto una valutazione completa della pericolosità, considerando lo spessore e la continuità delle condotte di matrice mafiosa, la loro epoca e anche un reato recente; ha inoltre ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, restando esclusi i vizi di motivazione se non nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente. Ha quindi ritenuto il ricorso inammissibile perché il primo motivo era aspecifico e il secondo non deducibile in cassazione sotto il profilo del vizio motivazionale.
Norme richiamate
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
richiama i criteri di valutazione della persistenza della pericolosità sociale dopo l'espiazione della pena, che il giudice di merito deve applicare nuovamente in concreto
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge
art. 4, penultimo comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423
norma richiamata in continuità con l'art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011, quale base del limite ai motivi deducibili in cassazione
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
consente di denunciare in cassazione la mancanza o mera apparenza della motivazione, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
i vizi di motivazione sono esclusi dal sindacato di legittimità nel giudizio di prevenzione, salvo i casi di motivazione inesistente o meramente apparente
impone che il provvedimento in materia di prevenzione sia adottato con decreto motivato
Massime di principio
- Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; non sono deducibili censure di merito o mere alternative letture dei fatti accertati dai giudici di merito.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, meramente apparente o comunque talmente carente da non rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La valutazione della persistenza della pericolosità sociale dopo l'espiazione della pena richiede un apprezzamento complessivo di precedenti condotte, loro gravità, continuità, epoca di commissione e fatti più recenti, non potendo il giudice limitarsi a un dato isolato.
- Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata e non evidenzia un effettivo errore di diritto riscontrabile nella motivazione del provvedimento.
- In sede di legittimità sulle misure di prevenzione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito.
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