Cassazione Penale, Sentenza n. 18454/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello che, riformando in parte il giudizio di primo grado, aveva rideterminato le pene accessorie fallimentari applicate a Milena Emini. La ricorrente denunciava violazione di legge (art. 40, comma finale, e art. 110 c.p.; artt. 216, comma 1, n.1, 219 e 223, comma 1 L.F.) e vizio di motivazione per presunto travisamento delle prove: sosteneva di non aver avuto poteri di gestione effettivi sulla EMINI Spa., essendo il controllo esercitato dal padre Francesco Saverio Emini (amministratore di fatto e di EMINI COSTRUZIONI), e che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare documentalmente e dichiarazioni probatorie che avrebbero dimostrato la sua estraneità sostanziale alle operazioni distrattive e alla mancata retrocessione di somme riscosse dalla EMINI Srl.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la motivazione della Corte territoriale: Milena Emini, quale amministratore formale della EMINI Spa., era tenuta alla vigilanza e a impedire atti pregiudizievoli e ha concorso, per omissione, alla distrazione di somme non restituite (oltre 5 milioni di euro), contribuendo al depauperamento patrimoniale e al fallimento. La Corte ha ritenuto non decisive le dichiarazioni invocate dalla ricorrente e ha richiamato il principio secondo cui l'amministratore formale non è esonerato dalla responsabilità per il solo fatto che l'amministrazione effettiva fosse esercitata da altro soggetto. Rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (Euro 3.510,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 40 cod. pen. (comma finale)
La Corte richiama il principio della posizione di garanzia dell'amministratore societario: la mancata vigilanza integra concorso per omissione nei reati commessi da altri amministratori.
Richiamato per il concorso di persone nel reato: la ricorrente è stata ritenuta concorrente, anche per omissione, nelle condotte distrattive ideate dall'amministratore di fatto.
art. 216, comma 1, n. 1, L.F.
Norma tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale: la sentenza ritiene integrata la fattispecie rispetto alle distrazioni di somme che hanno contribuito al fallimento.
art. 219 L.F.
Rilevato nel quadro delle norme fallimentari richiamate per la qualificazione delle condotte distrattive e delle responsabilità degli amministratori.
art. 223, comma 1, L.F.
Richiamato nel quadro delle fattispecie di bancarotta e delle relative conseguenze patrimoniali a carico degli amministratori.
Richiamato come principio generale che impone la vigilanza sulla gestione societaria e l'obbligo di impedire atti pregiudizievoli.
Richiama l'obbligo dell'amministratore di impedire atti pregiudizievoli per la società, i soci, i creditori e i terzi; violazione rilevante ai fini della responsabilità penale per omissione.
Massime di principio
- L'amministratore formale di una società ha una posizione di garanzia: deve vigilare sulla gestione e attivarsi per impedire o limitare atti pregiudizievoli, indipendentemente dal ruolo di 'amministratore di fatto' svolto da terzi.
- In caso di operazioni societarie complesse (conferimenti, trasformazioni, mandati all'incasso) che comportino trasferimenti patrimoniali rilevanti, l'omessa richiesta di restituzione di somme riscosse da terzi può integrare distrazione e responsabilità penale se contribuisce al depauperamento e al fallimento.
- Il concorso per omissione (art. 40 c.p.) si configura quando l'amministratore, pur avendo l'obbligo di impedire l'evento, non adotta le misure idonee: per integrare il dolo è sufficiente la consapevolezza generica dell'illecito condotto da altri, anche nella forma del dolo eventuale.
- La prova difensiva fondata sull'allegata mancanza di poteri reali di gestione deve dimostrare l'effettiva impossibilità di incidere sulle decisioni; il mero richiamo al dirigismo di un amministratore di fatto non esclude automaticamente la responsabilità dell'amministratore formale.
- Per ridurre il rischio processuale in situazioni analoghe, l'amministratore dovrebbe documentare e rendere atti tempestivi di vigilanza (attività istruttorie, richieste formali di restituzione, atti societari che denuncino o contrastino le operazioni contestate) e, se necessario, dissociarsi formalmente dalle condotte contestate.
- Le richieste cautelari relative a provvisionali o misure conservative (es. sospensione di provvisionale) richiedono la dimostrazione di un pregiudizio grave e del fumus boni iuris; la loro accoglienza non è automatica quando la motivazione di merito appare solida.
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