Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36584/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato è stato condannato dal Tribunale di Marsala, con sentenza del 27 novembre 2025, a un anno di reclusione per il delitto previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2026, ha confermato la decisione. Ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in ordine al riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale e alla conseguente determinazione della pena. In particolare, ha valorizzato la diversa natura dei reati oggetto delle precedenti condanne e la distanza temporale rispetto al fatto per cui si procede.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’appello abbia motivato in modo sintetico ma adeguato e coerente la rilevanza della recidiva: l’arbitrario allontanamento dall’abitazione è stato considerato ulteriore manifestazione della persistente refrattarietà all’osservanza dei precetti dell’ordinamento e, quindi, indice di maggiore capacità a delinquere. Le doglianze difensive sono state giudicate incapaci di confrontarsi con questa motivazione, perché isolavano la diversa natura dei precedenti e la distanza temporale senza disarticolare l’argomentazione complessiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 27 novembre 2025 con la quale il Tribunale di Marsala ha affermato la penale responsabilità di Mirian Graffeo in relazione al delitto di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    La disposizione è indicata quale norma incriminatrice del delitto per il quale è stata affermata la responsabilità dell’imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Mirian Graffeo, con l’assistenza dell’avv. Antonino Rallo, propone ricorso per cassazione con il quale lamenta violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio

    La disposizione individua il motivo di ricorso per cassazione proposto, relativo alla denunciata violazione di legge sul riconoscimento della recidiva e sulla pena.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione adeguata e coerente sulla concreta significatività del nuovo episodio quale indice di accresciuta colpevolezza e maggiore capacità a delinquere. La valutazione deve considerare la natura e il tempo di commissione dei precedenti, le circostanze complessive del fatto e la personalità del reo.
  • La motivazione sulla recidiva può fondarsi sulla persistente refrattarietà all’osservanza dei precetti dell’ordinamento manifestata dalla nuova condotta, quando tale condotta confermi la perdurante significatività dei precedenti e non li riduca a un dato meramente formale.
  • È inidonea a scalfire la motivazione sul riconoscimento della recidiva una censura che isoli la diversa natura dei precedenti o la distanza temporale dal nuovo fatto senza confrontarsi con le ragioni complessive addotte dal giudice e senza evidenziarne l’incoerenza logico-argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.