Cassazione Civile, Ordinanza n. 30585/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, il 30 marzo 2011, di un terreno agricolo in Anagni con applicazione di agevolazioni tributarie riconducibili alla piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle Entrate ha poi emesso un atto impositivo di recupero, contestando la decadenza dal beneficio per mancata coltivazione del fondo e liquidando le imposte di registro e ipotecaria. La società ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che: 1) il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato sull’eccezione di invalidità derivata dell’avviso, fondata sulla dedotta inutilità della certificazione comunale/ispettiva dopo la nuova disciplina; 2) la normativa sopravvenuta non richiederebbe più la certificazione dell’ispettorato provinciale e avrebbe mutato i presupposti dell’agevolazione; 3) non vi sarebbe decadenza per la mera cessazione della coltivazione diretta, dovendosi invece ravvisare unicamente ipotesi di comportamento speculativo, mentre nel caso concreto il fondo non sarebbe stato coltivato. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non pertinenti al decisum, e il terzo-quarto motivo infondati perché la normativa applicabile prevede espressamente la decadenza anche quando il terreno non venga coltivato o sia cessata la coltivazione diretta entro cinque anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, osservando che il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla mancata coltivazione del fondo e non sulla necessità della certificazione richiamata dalla ricorrente. Ha poi rigettato nel merito le censure relative alla decadenza dall’agevolazione, affermando che, per l’atto di acquisto del 30 marzo 2011, trovava applicazione l’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010, il quale prevede la perdita del beneficio se, entro cinque anni, l’acquirente aliena i terreni ovvero cessa di coltivarli o condurli direttamente. La Corte ha ritenuto che la mancata coltivazione del fondo integri una causa di decadenza espressamente contemplata dalla legge e che non sia necessario, per applicare la decadenza, dimostrare un intento speculativo dell’acquirente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è stata qualificata come non correttamente sussunta, poiché non riguardava l’omesso esame di un fatto decisivo ma, semmai, una dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché eccentrico rispetto alla decisione impugnata.
Richiamato per affermare che la doglianza della ricorrente atteneva, in realtà, al vizio di omessa pronuncia; tuttavia la sentenza di merito aveva implicitamente e comunque superato la questione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Indicato come il corretto parametro del denunciato error in procedendo, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché non incideva sulla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro delle censure di violazione di legge dedotte con il secondo, terzo e quarto motivo.
art. 3 l. n. 604 del 1954
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sui requisiti dell’agevolazione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla sentenza impugnata.
art. 4 l. n. 604 del 1954
Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ritenesse tali disposizioni pertinenti alla ratio della decisione di merito.
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010
È la norma decisiva: prevede la decadenza dalle agevolazioni se, entro cinque anni, il beneficiario aliena volontariamente i terreni ovvero cessa di coltivarli o di condurli direttamente.
art. 2, commi 4 e 4-bis, d.lgs. n. 99 del 2004
Invocato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella del d.l. n. 194 del 2009; in ogni caso, anche la disciplina richiamata conduce alla medesima conclusione sulla necessità della coltivazione diretta.
art. 11 d.lgs. n. 228 del 2001
Richiamato dalla ricorrente a supporto della tesi difensiva, senza che la Corte ne ravvisasse pertinenza decisiva rispetto al caso concreto.
art. 7 l. n. 604 del 1954
Richiamato come disposizione che contempla la decadenza se l’acquirente aliena il fondo o cessa di coltivarlo direttamente; la Corte la utilizza come conferma della rilevanza della coltivazione diretta.
Richiamato nella parte dedicata alle società agricole per affermare che l’attività deve essere effettiva e non meramente formale, con onere del contribuente di provarne la sussistenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e risultano, quindi, privi di specifica attinenza al decisum.
- L’omessa pronuncia su una questione può essere denunciata come error in procedendo solo se la questione non sia stata superata implicitamente dalla soluzione adottata dal giudice su un punto logicamente incompatibile; in tal caso la censura va calibrata come violazione di legge o vizio di motivazione, non come semplice omessa pronuncia.
- Per le agevolazioni fiscali in materia di piccola proprietà contadina, la decadenza può discendere non solo dall’alienazione volontaria del fondo entro il termine legale, ma anche dalla cessazione della coltivazione o della conduzione diretta, compresa la mancata coltivazione del terreno.
- La finalità di tali agevolazioni è incentivare l’effettiva coltivazione del fondo e il riordino della piccola proprietà contadina; non è necessario, per la decadenza, dimostrare un intento speculativo dell’acquirente se la norma tipizza espressamente la cessazione della coltivazione come causa di perdita del beneficio.
- Nei benefici fiscali riconosciuti agli imprenditori agricoli o alle società agricole, i requisiti richiesti devono essere effettivi e non meramente formali, e grava sul contribuente l’onere di dimostrare la concreta sussistenza delle condizioni previste dalla legge.
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