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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31871/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da un verbale sanzionatorio emesso per la mancata comunicazione, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale presupposto, dei dati del conducente di un veicolo già oggetto di precedente contestazione per violazione del Codice della strada. Il destinatario della sanzione aveva proposto opposizione, deducendo che, al momento della notifica del verbale ex art. 126-bis C.d.S., era già pendente un ricorso giurisdizionale avverso il verbale presupposto e che, inoltre, la relata di notifica di quel verbale indicava come dies a quo per la comunicazione la definizione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi. In cassazione vengono dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., perché l'erroneo avvertimento contenuto nella notificazione del verbale presupposto integrerebbe un giustificato e documentato motivo di esonero dalla responsabilità; (2) violazione della stessa norma perché l'obbligo di comunicare i dati del conducente sarebbe sospeso in pendenza del giudizio sul verbale presupposto e, comunque, verrebbe meno se quel verbale sia poi annullato; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle conseguenze dell'asserito riconoscimento, da parte della Prefettura, della fondatezza dell'opposizione.

La decisione

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati alla luce dell'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. non si configura finché non sia definito il procedimento giurisdizionale o amministrativo relativo al verbale presupposto; se l'opposizione al verbale presupposto è accolta, viene meno il presupposto della sanzione per omessa comunicazione. La sentenza del Tribunale di Roma viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con annullamento del verbale sanzionatorio n. 126/0002807576. Il terzo motivo resta assorbito. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate per la presenza di oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    "Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente sorge effettivamente solo quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi contro il verbale presupposto; prima di allora non matura la violazione. Se il verbale presupposto viene annullato, viene meno il presupposto della sanzione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per la dedotta omessa pronuncia del giudice di merito su uno specifico motivo di appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato dal ricorrente quale parametro per censurare la presunta omissione di pronuncia.

  • art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Costituisce la violazione presupposta oggetto del precedente verbale impugnato dal ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente non può essere irrogata prima della definizione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale presupposto.
  • Se il destinatario della richiesta comunica all'autorità di avere proposto ricorso contro il verbale presupposto, tale circostanza può integrare un giustificato motivo idoneo a escludere la responsabilità per l'omessa comunicazione.
  • L'eventuale errore contenuto nell'avvertimento dell'organo accertatore sulla decorrenza del termine di comunicazione non è irrilevante in sé, quando abbia ingenerato un affidamento scusabile circa il momento in cui l'obbligo sarebbe sorto.
  • Se l'opposizione al verbale presupposto si conclude con annullamento, viene meno il presupposto stesso della sanzione per mancata comunicazione dei dati del conducente.
  • Quando l'assetto fattuale è già definito e non servono ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la decisione di merito e pronunciare direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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