Cassazione Penale, Ordinanza n. 24656/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. L'unico motivo deduceva l'erronea sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. Tuttavia, dalla motivazione emerge che tale censura non era stata proposta in appello; pertanto la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non scrutinabile perché volto a contestare una questione sulla quale il giudice di appello aveva correttamente omesso di pronunciarsi, non essendo la relativa doglianza devoluta alla sua cognizione.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
La recidiva di cui al quarto comma era oggetto dell'unico motivo, ma la relativa doglianza non era stata devoluta al giudice di appello e quindi non poteva essere esaminata in cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute con i motivi di gravame.
- La censura relativa alla recidiva, se non proposta in appello, non è esaminabile per la prima volta in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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