Cassazione Penale, Ordinanza n. 24624/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, compresa la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., poiché la Corte di legittimità non entra nel merito della censura reputata inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 dicembre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché non riconoscere tale beneficio. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta in appello con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, specifica e coerente, anche alla luce della ritenuta elevata gravità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia già stata specificamente resa, sia coerente con le emergenze processuali e non presenti manifeste incongruenze logiche.
cod. proc. pen.
Il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche di legge, inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reale confronto critico, una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito con motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica.
- La dedotta mancanza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non sussiste quando la sentenza di merito contenga un'argomentazione esplicita sulla gravità del fatto e sulle ragioni ostative al riconoscimento della particolare tenuità.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una rivalutazione del fatto alla verifica della sola congruità e logicità della motivazione del giudice di merito.
Come è indicizzato
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