Cassazione Penale, Ordinanza n. 24609/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi a seguito della rinuncia sopravvenuta da parte di tutti i ricorrenti. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due imputati, condannati in primo grado e poi in sede di rinvio dalla Corte d'Appello di Bologna per reati in materia di stupefacenti, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione originaria, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, ma dichiarando inammissibili le ulteriori doglianze. Nel corso del giudizio di legittimità entrambi i ricorrenti hanno però rinunciato al ricorso: uno con dichiarazione resa dal detenuto e trasmessa dall'istituto penitenziario, l'altro tramite il difensore. La Corte ha quindi rilevato la sopravvenuta inammissibilità dei ricorsi per rinuncia.
Norme richiamate
artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990
sono gli articoli posti a base della condanna pronunciata nei gradi di merito per i delitti in materia di stupefacenti; la Corte di cassazione non entra nel merito delle censure perché i ricorsi vengono rinunciati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione, precludendo ogni esame nel merito.
- Quando tutti i ricorrenti rinunciano al ricorso, la Corte dichiara l'inammissibilità e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
- In presenza di rinuncia valida e inequivoca, non residua alcuno spazio per il vaglio delle censure proposte contro la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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