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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24621/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 25/06/2024. L'ordinanza rileva però che, nel corso dell'udienza del 25/06/2024, la difesa aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., rinunciando espressamente a subordinare l'accordo all'irrogazione di una pena sostitutiva. Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la proposta di concordato risulta coerente con la sentenza impugnata, sicché non emerge un vizio deducibile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    la difesa aveva aderito a un concordato sulla pena; la rinuncia a condizionare l'accordo alla pena sostitutiva rende il ricorso incoerente rispetto all'esito concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la difesa abbia previamente concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e il contenuto del ricorso sia coerente con l'accordo raggiunto, senza dedurre un effettivo contrasto con la sentenza impugnata.
  • La rinuncia, in sede di concordato, a subordinare l'accordo all'applicazione di una pena sostitutiva preclude la proposizione di doglianze incompatibili con il contenuto della proposta accolta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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