Cassazione Penale, Ordinanza n. 24622/2025 del 04/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato la mancata applicazione di pene sostitutive della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare e della semilibertà. La Corte rileva però che la relativa richiesta era stata formulata dal difensore senza procura speciale, con conseguente inammissibilità del motivo. Con il secondo motivo ha contestato il trattamento punitivo, ma la Corte ritiene che la doglianza investa profili di merito e che la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive, rendendo la censura non scrutinabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha inoltre precisato, in via preliminare, che il divieto di applicare pene sostitutive nei casi in cui sia concessa la sospensione condizionale della pena non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, per i quali opera il principio di cui all'art. 2, comma 4, c.p. Tuttavia, nel caso concreto, tale profilo non ha condotto all'accoglimento del ricorso per la mancanza di valida procura speciale e per l'inammissibilità della censura sul trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, c.p.
In caso di successione di leggi penali nel tempo deve applicarsi la norma più favorevole all'imputato; il principio è richiamato per escludere che il divieto di applicazione delle pene sostitutive si estenda automaticamente ai fatti commessi prima del d.lgs. n. 150 del 2022.
d.lgs. n. 150 del 2022
La riforma non si applica in modo da peggiorare la posizione dell'imputato per fatti anteriori, poiché opera la disciplina più favorevole secondo il criterio dell'art. 2, comma 4, c.p.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di pene sostitutive deve essere proposta validamente dal difensore munito di procura speciale quando la legge lo richiede; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le doglianze che investono esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
- Il divieto di applicare pene sostitutive nei casi di sospensione condizionale della pena non può essere esteso ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, dovendosi applicare la disciplina più favorevole al reo nei casi di successione di leggi penali nel tempo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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