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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24625/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e, per effetto derivato, anche il ricorso con motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/09/2024, lamentando: 1) la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; 2) l'eccessività della pena, con dedotta violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. È stata inoltre depositata una memoria con motivi aggiunti dal difensore dell'imputato. La Corte ha ritenuto che le censure fossero integralmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e priva di manifeste illogicità.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    richiamato come scriminante invocata dalla difesa; la Corte osserva che la relativa censura era già stata esaminata e motivatamente disattesa nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato quale parametro per la commisurazione della pena; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché meramente riproduttiva di questioni già valutate in appello.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso principale comporta l'inammissibilità anche dei motivi aggiunti depositati successivamente.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze.
  • La deduzione della mancata applicazione di una scriminante non è ammissibile in cassazione se si traduce in una mera reiterazione di contestazioni fattuali e valutative già scrutinare in appello senza evidenziare reali vizi di legittimità.
  • Le doglianze sulla misura della pena devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; se si limitano a contestare in modo generico la valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti depositati successivamente, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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