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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24623/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 16/10/2024. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 85, 88 e 89 c.p., ma la censura riproponeva sostanzialmente questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte rileva che i giudici di merito avevano motivato in modo giuridicamente corretto, puntuale rispetto alle doglianze difensive, coerente con le risultanze acquisite e privo di manifeste illogicità. Non emergono nel testo ulteriori dettagli sulla fattispecie concreta o sul reato originariamente contestato, oltre al riferimento alle norme sulla capacità di intendere e di volere e di mente.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata nel merito la sentenza impugnata, che resta ferma. Dal testo non è determinabile con certezza il reato originariamente contestato; è però chiaro che la doglianza riguardava la pretesa incidenza di incapacità o seminfermità mentale sulla responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la capacità di intendere e di volere; la Corte ritiene la censura meramente riproduttiva e già disattesa nei gradi di merito

  • art. 88 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di vizio totale di mente; la Corte ne esclude la fondatezza per le ragioni già esposte nei giudizi di merito

  • art. 89 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di vizio parziale di mente; la Corte considera il motivo già adeguatamente vagliato e respinto

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato come base per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge in materia di capacità di intendere e di volere non è sufficiente se la motivazione dei giudici di merito risulta giuridicamente corretta, coerente con le emergenze processuali e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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