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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10750/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondato il motivo sulla motivazione della pena per continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo: l'omessa motivazione sul motivo di appello con cui chiedeva la rideterminazione della pena, in particolare con riferimento agli aumenti applicati per la continuazione tra i reati. Secondo il ricorrente, la decisione di merito non avrebbe adeguatamente spiegato il criterio seguito nel calcolo degli aumenti di pena per i reati satellite. La Corte di cassazione ha però rilevato che i giudici di merito hanno correttamente applicato la regola secondo cui, in caso di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite. Nel caso concreto, l'onere motivazionale era stato assolto, anche in considerazione dell'esiguità degli aumenti (due mesi per il delitto di resistenza e un mese per il delitto di lesioni) e del fatto che, per effetto del proscioglimento per il capo a), la pena era stata ricalcolata assumendo come reato più grave quello di cui al capo b), art. 493 c.p., privo di aggravanti. Il ricorso è stato quindi ritenuto manifestamente infondato e dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 493 cod. pen.

    È indicato come reato più grave, dopo il proscioglimento per il capo a), ai fini del calcolo della pena base; la Corte osserva che per tale reato non sono previste aggravanti.

  • art. 533 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, fissando la pena base e motivando distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
  • L'obbligo di motivazione sugli aumenti per continuazione può ritenersi assolto anche con una motivazione sintetica quando gli aumenti siano di entità esigua e il percorso decisorio sia comunque intelligibile.
  • La censura in cassazione sulla determinazione della pena per continuazione è manifestamente infondata quando la sentenza di merito consenta di ricostruire il criterio seguito nella individuazione del reato base e degli aumenti applicati.
  • Il proscioglimento per uno dei capi di imputazione può incidere sulla scelta del reato più grave ai fini del calcolo della pena complessiva, imponendo una nuova individuazione della pena base sul reato residuo più grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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