Cassazione Civile, Ordinanza n. 16557/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato per crediti relativi all'anno d'imposta 2010, comprendenti IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali. La contribuente ha impugnato l'atto davanti alla CTP, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i crediti previdenziali e ha accolto il ricorso per il resto. In appello l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto la riforma della decisione: la CTR ha ritenuto rituale la notifica, per compiuta giacenza, dell'avviso di accertamento prodromico al preavviso ipotecario, ha considerato consolidato l'atto impositivo per mancata impugnazione e ha respinto le ulteriori censure sul preavviso. In cassazione la contribuente ha dedotto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 14 della L. n. 890 del 1982, dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la ricevuta di ritorno della raccomandata attestante la notifica riportasse solo la dicitura "Pegan Carola Volta Mantovana" senza indicazione dell'indirizzo di consegna, e che la CTR avesse erroneamente valorizzato le indicazioni presenti sul plico anziché l'attività dell'agente postale. Ha inoltre lamentato un preteso errore sulla residenza, ma la censura è stata ritenuta generica e priva di specificità per difetto di indicazione e localizzazione del documento e delle difese svolte nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, poiché l'indirizzo di recapito era presente sul plico notificato ed era collegato alla ricevuta di ritorno, la mancanza di tale indicazione sull'avviso di ricevimento non comporta nullità della notificazione ma mera irregolarità formale, essendo sufficiente integrare il dato con le risultanze del plico. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla residenza per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente si era limitata a richiamare un certificato di residenza senza trascriverlo o localizzarlo adeguatamente e senza indicare come quel documento fosse stato dedotto nei precedenti gradi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente ricondotto alla violazione di legge; la Corte ha esaminato la censura sotto il profilo della correttezza giuridica della notifica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il richiamo al vizio motivazionale è stato ritenuto inconferente per la parte relativa alla residenza, poiché non adeguatamente specificato e dedotto.
artt. 3, 4 e 14 della L. n. 890 del 1982
Richiamati dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica a mezzo posta; la Corte ha escluso la nullità valorizzando la possibilità di integrare i dati dell'avviso di ricevimento con quelli del plico.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione postale; la Corte ha ritenuto valida la notifica in presenza del collegamento tra avviso di ricevimento e plico.
art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale disciplina della notifica degli atti tributari; non è stato ritenuto violato nel caso concreto.
La Corte ha escluso che l'omessa indicazione del luogo sull'avviso di ricevimento integri una nullità prevista da tale norma, qualificando il vizio come mera irregolarità formale.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stato applicato per dichiarare inammissibile la censura relativa al certificato di residenza, in assenza di trascrizione, localizzazione e indicazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta, se il plico notificato reca correttamente l'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento è collegabile a quel plico, l'assenza dell'indicazione completa del luogo sull'avviso non determina nullità, ma al più una irregolarità formale.
- La validità della notifica va valutata tenendo conto del collegamento funzionale tra avviso di ricevimento e plico spedito: i dati mancanti nell'uno possono essere integrati con le risultanze dell'altro, purché non vi siano indicazioni difformi.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di omesso esame di un documento richiede specificità: il documento deve essere trascritto o almeno puntualmente localizzato e deve essere indicato come e quando sia stato introdotto nelle difese di merito.
- La sola produzione o il mero richiamo a un documento presente in atti non basta a fondare il vizio di omesso esame, se non si chiarisce la decisività del documento e il suo concreto utilizzo nel contraddittorio di merito.
- Le censure che non si confrontano con il reale tema deciso dalla sentenza impugnata, o che attaccano profili diversi da quelli effettivamente trattati, sono inidonee a fondare la cassazione.
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