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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14655/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di cui all'art. 455 c.p. La difesa ha dedotto: 1) l'estinzione del reato per prescrizione; 2) la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente determinazione del fatto, in relazione all'art. 429, comma 2, c.p.p., sostenendo che mancasse anche il numero seriale della banconota; 3) l'erronea mancata assoluzione per difetto degli elementi costitutivi del reato; 4) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena; 5) l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità, rilevando in particolare che la questione di particolare tenuità era nuova perché non dedotta in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso la prescrizione, ritenendo che il termine non fosse ancora decorso, ha negato la sussistenza di nullità del decreto di rinvio a giudizio per la chiarezza della contestazione, ha considerato non scrutinabile in cassazione la censura sulla mancanza degli elementi del reato perché meramente reiterativa di doglianze già respinte in appello, e ha ritenuto generiche o infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale. La richiesta di particolare tenuità del fatto è stata considerata nuova ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    È il reato per cui l'imputata è stata condannata; la Corte richiama la pena massima ed esclude che il termine di prescrizione fosse maturato alla data della decisione.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per affermare che la prescrizione massima del reato, in ragione della pena edittale, era pari a dieci anni.

  • art. 429, comma 2, c.p.p.

    Invocato dalla difesa per denunciare la nullità del decreto che dispone il giudizio; la Corte esclude la nullità perché la contestazione era chiara e precisa.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. per ritenere congruamente motivata la valutazione sulla pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. per ritenere congruamente motivato il giudizio sulla dosimetria della pena.

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché proposta per la prima volta nel ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Usato per qualificare come motivo nuovo, quindi non proponibile, la doglianza sulla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base della pena edittale applicabile e delle regole sul termine massimo, il reato non risulti ancora estinto alla data della decisione.
  • La nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto non sussiste se la contestazione consente di identificare in modo chiaro e preciso l'addebito; la mancata indicazione di un dato accessorio o non essenziale non basta a integrare il vizio.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già dedotte in appello e disattese con motivazione adeguata, se esse si risolvono in una mera reiterazione delle argomentazioni già esaminate.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, incluse le attenuanti generiche e la sospensione condizionale, sono insindacabili se la motivazione del giudice di merito è congrua e ancorata ai criteri legali di valutazione della pena, mentre la richiesta di sospensione condizionale deve essere specificamente argomentata per essere devoluta al giudice di appello.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione quando non sia stata dedotta nei motivi di appello, perché il motivo è nuovo e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiParte generaleProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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