Cassazione Civile, Ordinanza n. 00547/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da più soggetti, tra cui il ricorrente, per la durata irragionevole di un giudizio davanti al TAR del Lazio poi definito e sfociato in appello al Consiglio di Stato. La Corte d'Appello di Roma, in sede monitoria e poi in opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva respinto la domanda del ricorrente ritenendo che non fosse provato che egli fosse stato parte del giudizio presupposto, poiché negli atti di quel giudizio compariva un cognome diverso (Magiar invece di Maggiar). Il ricorrente ha censurato il diniego deducendo violazione dell'art. 6 CEDU, dell'art. 111 Cost., degli artt. 1-bis, comma 2, e 2 L. n. 89/2001, nonché degli artt. 287 e 288 c.p.c., sostenendo che la difformità del cognome era un mero errore materiale, emendabile con correzione, e che l'ordinanza di correzione della sentenza del TAR, sopravvenuta, aveva effetto retroattivo e rendeva chiara la sua effettiva partecipazione al giudizio presupposto. Il ricorrente richiamava anche il codice fiscale e la firma apposti negli atti del giudizio amministrativo per dimostrare l'identità della parte effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha dichiarato ammissibile, in deroga all'art. 372 c.p.c., la produzione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale emessa dal TAR dopo il decreto impugnato, qualificandola come documento relativo a un fatto sopravvenuto incidente sul diritto all'equa riparazione. Ha valorizzato il fatto che la correzione aveva riconosciuto che la sentenza del TAR era stata pronunciata per mera svista nei confronti di un soggetto indicato con cognome errato, mentre la parte effettiva era quella identificata dal ricorrente tramite sottoscrizione e codice fiscale. Ha inoltre affermato che la mancata correzione della sentenza del Consiglio di Stato non era ostativa, poiché la correzione della sentenza di primo grado, intervenuta senza specifica impugnazione sul punto, produce effetto ex tunc. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
in deroga all'art. 372 c.p.c.
la Corte ha ritenuto ammissibile in cassazione la produzione del provvedimento di correzione, perché documenta un fatto sopravvenuto incidente sulla situazione giuridica controversa.
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo come norma procedurale relativa al deposito della memoria in cassazione.
art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma primo n. 3)
veicolo di censura per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.
art. 360, comma primo n. 5) c.p.c.
veicolo di censura per vizio motivazionale, richiamato dal ricorrente.
art. 6 CEDU
invocato a sostegno del diritto all'equa riparazione e alla ragionevole durata del processo.
art. 111 Cost.
invocato a tutela della ragionevole durata del processo.
art. 1 bis, comma 2, L. n. 89/2001
richiamato tra le norme poste a fondamento del diritto all'equa riparazione.
richiamato quale base del diritto all'indennizzo per durata irragionevole.
la correzione dell'errore materiale è stata considerata idonea a emendare l'erronea indicazione della parte e a produrre effetti retroattivi.
norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto emesso sulla domanda di equa riparazione.
richiamato per affermare che il codice fiscale contribuisce all'identificazione sicura della parte nell'atto.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'indicazione del nome di una parte, quando sia altrimenti certa l'identità del soggetto dal contesto dell'atto o da elementi univoci come firma e codice fiscale, è emendabile con il procedimento di correzione e non esclude di per sé la partecipazione della parte al giudizio presupposto.
- L'ordinanza di correzione dell'errore materiale, anche se sopravvenuta dopo il provvedimento impugnato, è producibile in cassazione quando documenta un fatto sopravvenuto incidente sul diritto controverso, nonostante il limite generale di cui all'art. 372 c.p.c.
- La correzione di un errore materiale che incida sull'individuazione della parte nel provvedimento conclusivo del giudizio presupposto produce effetto retroattivo ex tunc, sicché la decisione corretta deve considerarsi resa nei confronti della parte effettiva.
- Ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole, non è decisivo che negli atti del giudizio presupposto sia ricorso un nominativo inesatto, se il soggetto effettivamente partecipante è comunque identificabile in modo certo e la successiva correzione conferma la mera svista.
- La mancata correzione di un successivo grado di giudizio non impedisce il riconoscimento della parte effettiva del giudizio presupposto quando il provvedimento di primo grado, corretto, si riverbera ex tunc sulla qualità di parte del soggetto interessato.
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